Il Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato Autostrade per l’Italia S.p.A. con una multa di 420 mila euro per aver trattato in modo illecito i dati personali di una dipendente, poi utilizzati per giustificarne il licenziamento.
Nella contestazione disciplinare erano stati utilizzati contenuti tratti dal profilo Facebook della lavoratrice, stralci di conversazioni private su Messenger, nonché materiale condiviso via WhatsApp con alcuni colleghi. Tra questi, anche immagini tratte dal Bilancio di sostenibilità 2022 della società, accompagnate da commenti personali.
La sanzione è arrivata in seguito al reclamo presentato dalla dipendente, che ha denunciato l'utilizzo da parte dell’azienda di contenuti personali e privati per motivare i procedimenti disciplinari a suo carico. I contenuti comprendevano commenti virgolettati, descrizioni di foto e conversazioni avvenute in ambienti digitali ad accesso ristretto.
Nel corso dell’istruttoria, il Garante ha sottolineato che i dati personali pubblicati sui social network o comunque disponibili in rete non possono essere usati liberamente per qualsiasi scopo, anche se visibili a una platea più o meno ampia di persone.
Dagli accertamenti è emerso che i contenuti erano stati raccolti senza una base giuridica valida, tramite screenshot forniti da colleghi o da un soggetto terzo presente tra gli "amici" Facebook della lavoratrice o coinvolto nelle sue chat private. Le comunicazioni riguardavano opinioni e scambi estranei al contesto lavorativo, dunque non pertinenti alla valutazione dell’idoneità professionale.
Il Garante ha ribadito che, una volta accertato il carattere privato delle conversazioni, l’azienda avrebbe dovuto astenersi dal farne uso, richiamando i principi di liceità, finalità e minimizzazione previsti dal Regolamento europeo sulla protezione dei dati (GDPR).
L’Autorità ha ricordato che anche nell’ambito disciplinare il datore di lavoro deve rispettare i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato. Il principio di finalità impone che i dati siano raccolti per scopi specifici, espliciti e legittimi, e trattati solo in modo coerente con tali scopi.
Pertanto, l’utilizzo di messaggi privati scambiati su canali personali è avvenuto in violazione della segretezza della corrispondenza, senza giustificazione normativa.
Nel determinare l’importo della sanzione, il Garante ha tenuto conto sia della gravità della violazione che del fatturato della società.