Precisiamo innanzitutto che multe e sanzioni possono essere emesse esclusivamente da autorità pubbliche, come ad esempio organi di polizia oppure ausiliari del traffico, e non da gestori di parcheggi privati, che sono privi di tale autorità.
Ciononostante, alcuni di questi gestori sanzionano gli automobilisti che non rispettano le regole dei relativi regolamenti di parcheggio, emettendo le proprie “sanzioni”.
Quando un automobilista parcheggia la propria auto in un parcheggio privato, accetta tacitamente le condizioni generali di utilizzo che ivi si applicano. In caso di loro violazione, i gestori possono teoricamente intraprendere un'azione civile per far valere i propri diritti. Tuttavia, non si tratta di sanzioni ufficiali, ma, casomai, di azioni di recupero di un credito (di natura civilistica).
Sempre più frequentemente accade che automobilisti che parcheggiano il proprio veicolo nei parcheggi dei centri commerciali ricevano, in seguito, un avviso di pagamento.
Nella maggior parte dei casi, il motivo di tale “sanzione” risiede nel superamento del limite di tempo concesso per la sosta gratuita in detti parcheggi. Tali solleciti di pagamento, definiti spesso anche "penali contrattuali", possono essere emessi dai servizi di sicurezza privati oppure da agenzie di recupero crediti incaricate.
Tuttavia, affinché tali “sanzioni” possano ritenersi valide, le condizioni generali di utilizzo del parcheggio devono essere esposte in modo chiaro e ben visibile all'ingresso del parcheggio.
Solo così gli automobilisti possono prendere atto delle condizioni e decidere se accettarle o meno nell’atto di parcheggiare il proprio veicolo. In caso contrario, le pretese avanzate dal gestore del parcheggio sono da ritenersi infondate.
Chiarito che non si tratta di una “multa” né di un illecito contrattuale, quando si riceve una richiesta di pagamento — soprattutto in caso di messa in mora, con la specifica indicazione di un termine entro il quale saldare l’importo richiesto — è bene ricordare che l’onere della prova del ricevimento dell’atto spetta comunque a chi lo ha emesso.
Quindi, se non avete ricevuto una raccomandata con avviso di ricevimento oppure una PEC, sarà il mittente a dover dimostrare che avete ricevuto la comunicazione (a meno che non siate voi a contattare la controparte, una volta ricevuta la lettera, dando prova così dell‘avvenuta ricezione della stessa).
In caso di ricezione comprovata, è importante richiedere — per iscritto — prova dell'avvenuta violazione delle regole del parcheggio (es. foto oppure altra documentazione), senza la quale non siete tenuti a pagare alcunché.
All’entrata dei parcheggi privati (es. dei supermercati o dei centri commerciali) devono essere comunicate all’utenza, tramite cartellonistica chiara e ben visibile, le condizioni di utilizzo del parcheggio, nonché i diritti relativi alla protezione dei dati personali, in caso di presenza di videocamere installate all’ingresso o all’interno del parcheggio.
Questo è particolarmente importante nel caso di mancanza di una sbarra per il ritiro del biglietto di ingresso, motivo per il quale il conducente deve per forza fermarsi e, in concomitanza, leggere le condizioni contrattuali e le eventuali penali previste.
In definitiva, solo nel caso in cui tutte le condizioni sopra descritte siano rispettate, e i clienti siano stati chiaramente edotti circa gli eventuali costi da sostenere prima o all’entrata nel parcheggio, la ditta gestrice potrà eventualmente richiedere il pagamento secondo quanto previsto dal contratto e dal regolamento di utilizzo del parcheggio.
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