Sparisce la tradizionale scheda carburante da luglio 2018. La novità è introdotta introdotte dalla legge di Bilancio 2018 (l. n. 205/2017) nell'ambito delle modifiche della disciplina dei rifornimenti di carburante per imprese e professionisti.
Infatti il gestore della stazione di servizio sarà obbligato a emettere la fattura elettronica che sostituisce la scheda carburante, che non andrà più compilata da parte dell’acquirente.
E' poi obbligatorio il pagamento tramite carta di credito, bancomat o carta prepagata al fine di poter operare la deduzione del costo e la detrazione dell’Iva.
Dal 1° Luglio 2018 (fino al 30/06/2018 si applicano le regole previgenti), per quanto riguarda gli acquisti di benzina e gasolio per autotrazione presso i distributori stradali: la scheda carburante è soppressa (art. 1 c. 926 L. 205/2017)
i titolari di partita Iva (imprese o professionisti) non potranno:
– nè dedurre il costo relativo all’acquisto di carburante
– nè detrarre la corrispondente Iva
qualora effettuino pagamenti con mezzi diversi dalla moneta elettronica.
Sarà obbligatorio utilizzare mezzi di pagamento tracciabili:
– carte di credito
– carte di debito (cioè il “bancomat”)
– carte prepagate
emessi da intermediari finanziari appositamente abilitati.
GESTORE DELLA STAZIONE DI SERVIZIO: per i rifornimenti effettuati nei confronti:
a) di soggetti passivi Iva: sarà obbligato ad emettere fattura elettronica
b) di soggetti privati: sarà obbligato alla trasmissione telematica dei corrispettivi.