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CRONACA | 22 marzo 2023, 08:00

Protezione dei consumatori, pubblicate in Gazzetta Ufficiale le nuove norme

Introdotta una nuova tipologia qualificabile come pratica ingannevole, che si presenta nel caso di promozione di un bene

Protezione dei consumatori, pubblicate in Gazzetta Ufficiale le nuove norme

Sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale le nuove norme in materia di protezione dei consumatori, in attuazione della Direttiva UE 2019/2161 che rafforza la tutela in caso di clausole vessatorie, pratiche commerciali scorrette, concorrenza sleale o comunicazioni commerciali non veritiere.

Le nuove norme.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in primo luogo, nuove disposizioni che intervengono in tema di saldi e trasparenza di informazione verso i consumatori: in particolare negli annunci di riduzione di prezzo di un prodotto dovrà essere indicato anche il prezzo più basso praticato dal professionista nei 30 giorni precedenti.

Inoltre viene introdotta una nuova tipologia qualificabile come pratica ingannevole, che si presenta nel caso di promozione di un bene, in uno Stato membro, come identico a un bene commercializzato in altri Stati membri, sebbene significativamente diverso per composizione o caratteristiche (cosiddetta dual qualità).

Il regime sanzionatorio sarà modificato con l’aumento da 5 a 10 milioni di euro del massimo edittale delle sanzioni irrogate dall’AGCM in caso di pratica commerciale scorretta. In particolare, la sanzione massima irrogabile unionale sarà pari al 4% del fatturato realizzato in Italia o negli Stati membri coinvolti per violazioni transfrontaliere o diffuse a livello. Le nuove norme stabiliscono anche l’aumento a 10 milioni di euro della sanzione dall’AGCM per l’inottemperanza ai provvedimenti di urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti e degli impegni assunti.

Con il Decreto vengono introdotte anche “sanzioni armonizzate a livello europeo anche nel caso in cui un professionista utilizzi clausole definite vessatorie. Inoltre i consumatori lesi potranno adire il giudice ordinario al fine di ottenere rimedi proporzionati ed effettivi, compresi il risarcimento del danno subito”. Infine le nuove norme stabiliscono maggiori tutele nel settore delle vendite porta a porta, con il prolungamento del diritto di recesso da quattordici a trenta giorni.

Bruno Albertinelli

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