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CRONACA | 22 settembre 2022, 08:53

Giornalista valdostano condannato processo civile per commento su facebook

Vicenda legata al ritrovamento di 25 mila euro nella scrivania del Presidente della Regione. La condanna a 20mila euro a titolo di risarcimento danni per diffamazione al giá presidente di Sitrasb spa, Omar Vitton che ha reso nota la sentenza. Per Mancini il P.M. aveva richiesto l’archiviazione del procedimento penale, con istanza che era stata accolta dal G.I.P.

Roberto Mancini (tratta da YuoTube)

Roberto Mancini (tratta da YuoTube)

Omar Vittone, difeso dall’avv. Maria Chiara Marchetti, ha rappresentato nel 2020 innanzi all’Autorità Giudiziaria competente, i fatti accaduti ai suoi danni. "Con sentenza n. 30/2022 RG n. 1161/2020 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili - si legge in una nota diffisa dal dottor Vittone - il Giudice Monocratico ha rilevato che il contenuto e la finalità del commento pubblicato da Roberto Mancini sulla sua pagina Facebook risulta avere un carattere diffamatorio, lesivo dell’onore e della reputazione del Dr. Omar Vittone.

Mancini aveva commentato in un posto l'articolo di un giornale online concernete il ritrovamento di 25mila euro nella scrivania del presidente della Regione. Nel caso di specie, secondo il Giudice, nell’affermazione “L’uomo di Gladio lascia nel riserbo e nel mistero, come ovvio per tale personaggio”, il giornalista lascia intendere che ci sarebbero motivazioni ambigue alla base delle dimissioni di Omar Vittone, contrariamente a quanto comunicato dallo stesso agli organi di informazione e senza validi supporti fattuali.

"Secondo il Giudice - si legge ancora nella nota - anche nel commento relativo alle “lodi sperticate” che il Dr. Omar Vittone avrebbe tessuto al nuovo presidente per interessi personali vi è un’insinuazione con intento diffamatorio priva di ricerca (sia pur succinta) a suo fondamento".

Sempre secondo il Giudice, spiega la nota - la più grave insinuazione priva di oggettiva verità si trova nell’associazione del Dr. Omar Vittone e delle sue dimissioni all’indagine relativa alla vicenda del ritrovamento di un’ingente somma di denaro in contanti nell’ufficio della Presidenza della Regione della Valle d’Aosta, vicenda penale in cui il Dr. Omar Vittone non è mai stato coinvolto; l’estraneità del Dr. Omar Vittone al procedimento penale è stata confermata anche dal G.I.P. di Aosta nell’ordinanza di archiviazione".

Secondo il Giudice, è stato leso il diritto all’onore ed alla reputazione personale del Dr. Omar Vittone, con conseguente necessità di condanna del giornalista  al risarcimento.

 

"Il fatto che la diffamazione sia stata perpetrata da un giornalista di spicco nell’ambito valdostano (che tra l’altro è stato audito nella seduta n 97 del 14 ottobre 2020 dalla Commissione Bicamerale d'inchiesta sul fenomeno delle mafie), nei confronti di un personaggio noto nel medesimo ambito locale, tramite l’utilizzo della sua pagina Facebook, ha comportato la visibilità del commento, incidendo in tal modo sulla lesività della condotta". rimarca la nota.

Il tribunale in via definitiva ha cosi condannato Roberto Mancini a corrispondere al Dr. Omar Vittone, a titolo di risarcimento danni per diffamazione per le causali di cui in motivazione, la somma di euro 20.000,00 oltre interessi al tasso di legge dal giorno 1.11.2017 fino al saldo effettivo; alla rifusione, in favore di Omar Vittone, delle spese processuali relative al giudizio, spese che si liquidano in euro 2.417,50 a titolo di compenso ed in euro 545,00 per esborsi, oltre spese generali (nella misura del 15%) ed altri accessori (c.p.a. ed i.v.a.) come per legge.

Nella sentenza del giudice Paolo De Paolo si legge che "Secondo le più recenti pronunce della Suprema Corte, la prova del danno non patrimoniale deve
ritenersi fornita assumendosi come idonei parametri di riferimento la diffusione dello scritto, la rilevanza dell’offesa e la posizione sociale della persona offesa, tenuto conto del suo inserimento in un determinato contesto sociale e professionale (Cass. civ., Sez. 3, n. 16740 del 2021 e Cass. civ., Sez. 3,
n. 4005 del 2020)".

Al fine Ai fini della liquidazione, si legge nella sentenza, "occorre avere riguardo, da un lato, al ruolo istituzionale ricoperto dall’attore ed alla natura della condotta che ha colpito sia la sfera personale che quella professionale del Vittone (tenendo anche conto del target dei lettori del commento verosimilmente appartenenti allo stesso ambiente socio/professionale dell’attore nonché della serietà e del credito di cui godeva il giornalista Roberto Mancini, nonché della proiezione negativa sulla reputazione dell’attore immediatamente percepibile dalla collettività), e, dall’altro lato, alla sostanziale unicità della condotta diffamatoria (concretatasi nella pubblicazione di un solo post)".

red.

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