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ATTUALITÀ POLITICA | 18 febbraio 2026, 18:45

Stop della Corte costituzionale alla riforma elettorale valdostana: bocciati limiti ai mandati e divieti nelle giunte

Dichiarate illegittime le norme regionali su ricandidature nei piccoli comuni e composizione delle giunte. Per i giudici serve uniformità nazionale sul diritto di elettorato passivo

Giovanni Amoroso presidente della Corte Costituzionale

Giovanni Amoroso presidente della Corte Costituzionale

La Corte costituzionale, con la sentenza numero 16 depositata oggi, ha dichiarato illegittime alcune modifiche alla legge regionale 54 del 1998 sul sistema delle autonomie in Valle d’Aosta, introdotte nel marzo 2025 in vista delle elezioni. Una decisione che incide direttamente sulle regole di candidabilità e sulla composizione delle giunte comunali nei piccoli comuni valdostani.

In concreto, la Regione aveva previsto tre novità principali.

La prima riguardava i sindaci e i vicesindaci dei comuni sotto i 5.000 abitanti: chi aveva ricoperto la stessa carica per quattro mandati consecutivi non avrebbe potuto ricandidarsi subito, salvo il caso in cui uno dei mandati fosse durato meno di due anni, sei mesi e un giorno per cause diverse dalle dimissioni volontarie.

La seconda introduceva il divieto di nominare assessori esterni al Consiglio comunale, obbligando quindi a scegliere i membri della giunta esclusivamente tra i consiglieri eletti.

La terza vietava che facessero parte della giunta il coniuge, i parenti e gli affini di primo grado del sindaco e del vicesindaco.

Tutte e tre queste disposizioni sono state dichiarate costituzionalmente illegittime.

La questione era stata sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, che aveva impugnato le norme davanti alla Consulta. La Corte ha richiamato un principio di fondo: le regole sull’elettorato passivo, cioè sul diritto di essere eletti, sulle cause di ineleggibilità e incompatibilità, devono rispettare i principi fissati dalla legislazione statale. Questo perché attuano direttamente l’articolo 51 della Costituzione, che garantisce l’accesso alle cariche pubbliche in condizioni di eguaglianza, in stretto collegamento con l’articolo 3 sull’uguaglianza dei cittadini davanti alla legge.

In altre parole, le Regioni possono sì intervenire, ma non possono discostarsi dai principi generali stabiliti dallo Stato quando si tratta di diritti politici fondamentali. Secondo la Corte, la disciplina deve restare sostanzialmente uniforme su tutto il territorio nazionale.

Particolarmente significativa è la parte della motivazione in cui i giudici escludono che la “specificità valdostana” possa giustificare regole diverse. La Regione aveva fatto leva sulla propria dimensione territoriale e demografica, caratterizzata quasi esclusivamente da comuni sotto i 5.000 abitanti e da comunità ristrette, spesso legate da rapporti familiari diffusi. Ma la Corte ha osservato che in realtà l’intero territorio nazionale è dominato da piccoli comuni: la situazione valdostana, pur particolare, non è così eccezionale da giustificare una disciplina autonoma in materia di elettorato passivo.

Quali possono essere ora le conseguenze?

Sul piano immediato, le norme annullate cessano di avere efficacia. Questo significa che non potranno essere applicate nelle prossime elezioni comunali: niente limite “speciale” ai quattro mandati nei piccoli comuni valdostani, nessun obbligo di scegliere assessori solo tra i consiglieri e nessun divieto automatico per coniugi e parenti di primo grado.

Sul piano politico e istituzionale, la sentenza rappresenta un richiamo chiaro ai limiti dell’autonomia legislativa regionale quando si toccano diritti politici fondamentali. Non è una bocciatura dell’autonomia in sé, ma un’affermazione del principio secondo cui alcune materie, soprattutto quelle che incidono sull’uguaglianza nell’accesso alle cariche pubbliche, richiedono una cornice nazionale uniforme.

Potrebbe aprirsi ora una fase di riflessione in Consiglio regionale: se e come intervenire di nuovo, magari rimodulando le norme entro i confini tracciati dalla Corte. Ma il messaggio è netto: quando si parla di chi può candidarsi e a quali condizioni, la discrezionalità regionale incontra un limite costituzionale preciso.

E in una stagione elettorale già delicata, la sentenza numero 16 rischia di avere un impatto non solo giuridico, ma anche politico, riaprendo il dibattito su autonomia, uguaglianza e regole del gioco nei piccoli comuni valdostani.

pi.mi.

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