La tracciabilità degli spostamenti è fondamentale per mantenere il territorio regionale indenne dalle principali malattie infettive, quali tubercolosi, brucellosi e leucosi e rinotracheite infettiva, che rimane la priorità nel garantire il benessere degli animali.In particolare, consente ai bovini provenienti da aziende ufficialmente dichiarate indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi e dichiarate indenni dal virus della rinotracheite infettiva, nonché agli ovini e caprini provenienti da aziende dichiarate indenni da brucellosi la movimentazione verso gli stessi codici pascolo e alpeggi. Definisce, inoltre, i termini e le modalità per la movimentazione degli animali da e verso codici di pascolo e alpeggi.
Con la delibera si autorizza, limitatamente al periodo dell’alpeggio e in particolare dal 15 giugno al 15 ottobre, la movimentazione degli animali da e verso manifestazioni zootecniche che non prevedono compravendita oltre che con il DDA elettronico anche con la scheda animale stampata dalla BDN (o scheda stalla con evidenziati i capi movimentati in caso di ovi-caprini).
La delibera elenca inoltre le condizioni sanitarie da rispettare per la movimentazione e la permanenza degli animali in alpeggio provenienti al di fuori del territorio della Regione, comprese le greggi provenienti dalle zone soggette a restrizione II, III e area infetta per Peste suina africana.
Infine, per ridurre le interferenze sul territorio lungo i comuni del fondovalle, le monticazioni e le demonticazioni di greggi con pascolamento vagante vengono limitate solo per brevi tratti lungo le vallate laterali, mentre non sono ammesse lungo il fondovalle principale.