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Informazioni pratiche | 22 settembre 2022, 07:00

Fattura Elettronica e imposta di bollo: ecco come funziona

Con la fattura elettronica anche l’imposta di bollo ha cambiato aspetto.

Fattura Elettronica e imposta di bollo: ecco come funziona

Con la fattura elettronica anche l’imposta di bollo ha cambiato aspetto. Non più la classica marca da bollo, il talloncino che si acquista in tabaccheria e si applica sulle fatture, ma un bollo digitale in perfetta linea con la e-fattura.

Quello che occorre sapere è innanzitutto quando si applica l’imposta di bollo e soprattutto in che modo. Grazie alla fattura in formato elettronico l’applicazione sarà solo telematica e molto più semplice da gestire.

Importante seguire quelle che sono le indicazioni in merito alle tempistiche per la liquidazione.

Come si applica l’imposta di bollo

La regola generale dice che sono esenti dall’imposta di bolla tutta le fatture che riguardano pagamenti di corrispettivi assoggettati ad IVA. Quindi nel caso in cui non vi sia addebito IVA e l’importo del documento sia superiore a 77,47 euro.

Ci sono poi alcune operazioni non soggette ad IVA che non richiedono neanche la marca di bollo, esse si qualificano in particolari modi e per la loro compilazione potrebbe essere indispensabile rivolgersi al proprio revisione contabile.

In ogni caso software come fatturapro.click offrono una procedura semplice di applicazione e di liquidazione dell'imposta di bollo. A spiegare in che modo deve avvenire tale procedimento ci ha pensato l’Agenzia delle Entrate nella sua guida.

Tale guida indica come l’assolvimento di questa imposta deve essere segnalato tramite un’apposita annotazione delle e-fatture. Occorre poi non dimenticare l’annotazione andando a valorizzare con un lavoro positivo il campo bollo virtuale. Elemento sempre indicato nella guida è come non sia importante compilare il campo dell’importo bollo, in quanto indipendentemente dalla cifra esso sarà sempre di 2 euro.

Per concludere l’inserimento dell’imposta di bollo nella fattura, non può mancare la dicitura: “imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell’art. 15 del DPR 642/1972 e del DM 17/06/2014”.

Integrazione imposta di bollo

A provvedere alle integrazioni dell’imposta di bollo delle fatture inviate attraverso il Sistema di Interscambio, provvede l’Agenzia delle Entrate.  Per ogni trimestre solare proprio l’Agenzia delle Entrate va ad elaborare le fatture che contengono indicazioni dell’assolvimento dell’imposta di bollo.

Quindi il contribuente potrà consultare gli elenchi nella sua area riservata all’interno del portale Fatture e corrispettivi, che vengono messi a disposizione dal 15 del primo mese successivo al trimestre.

Questo vale per l’elenco A dei documenti, mentre l’elenco B riporta tutte le fatture elettroniche in cui non è indicata l’imposta di bollo ma l’Agenzia delle Entrate ritiene che essi vi siano assoggettati. Per tali documenti il contribuente può procedere modificando il contenuto e inviando le modifiche all’Agenzia delle Entrate. Occorre però procedere in tal modo entro e non oltre l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.

Sovrapponendo i dati dell’elenco A e B, l’Agenzia delle Entrate va a calcolare l’imposta di bolla dovuta. L’importo da corrispondere compare nella area del portale Fatture e corrispettivi entro il 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre.

Versamento: tempistiche e modalità

Nel momento in cui si conosce l’importo dell’imposta dovuta si potrà finalmente procedere con il versamento esattamente nelle modalità e nelle tempistiche previste dalla legge. Le disposizioni impongono alcune date specifiche per quello che riguarda il versamento dell’imposta, ma ci sono alcune particolari eccezioni.

La prima data dei versamenti previsti è il 31 maggio, nel caso in cui l’importo dovuto per il primo trimestre non superi i 250 euro allora il versamento può essere fatto entro la data successiva e cioè il 30 settembre. In tale data, nel caso in cui l’importo da versare del primo e del secondo trimestre non superi i 250 euro si può procedere al pagamento entro la terza data prevista e cioè il 30 novembre.

Infine ultima data utile per i versamenti è il 28 febbraio dell’anno successivo. Il versamento può avvenire in 2 modalità differenti. O con addebito sull’iban indicandolo nell’apposita funzionalità web del portale Fatture e corrispettivi. In alternativa è possibile procedere per via telematica con modello F24 su cui apporre i codici tributo.

Il singolo contribuente può procedere al pagamento dell’imposta sia in totale autonomia che facendosi aiutare dal suo revisione contabile, come ad esempio il commercialista. Resta indispensabile, per non incorrere in sanzioni, procedere ad assolvimento dell’obbligo entro le date indicate. 

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