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CRONACA | 17 settembre 2021, 08:10

Dal 15 ottobre obbligo di green pass per tutti i lavoratori pubblici e privati

Dovranno esibirlo sul luogo di lavoro anche i sindaci, gli assessori e consiglieri comunali, regionali nonchè il Presidente della Giunta

Dal 15 ottobre obbligo di green pass per tutti i lavoratori pubblici e privati

Il Governo Draghi, unico in Europa, ha deciso: il green pass sarà obbligatorio per tutti i lavoratori pubblici e privati. L’obbligo di possedere ed esibire il green pass decorre dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza (salvo ulteriori e non impossibili proroghe).
Dopo la decisione di estendere l’obbligatorietà del green pass nelle scuole e nelle strutture socio-sanitarie ora l’obbligo è dunque previsto per tutti i lavoratori.

Dovranno esibirlo sul luogo di lavoro anche i sindaci, gli assessori e consiglieri comunali, regionali nonchè il Presidente della Giunta

 

Dipendenti pubblici

Per tutti i lavoratori della pubblica amministrazione il green pass sarà obbligatorio dal 15 ottobre.
Il dipendente pubblico che comunichi di non essere in possesso della certificazione verde o che risulti privo della certificazione, al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso fino alla presentazione del green pass. Questo, come specificato nel decreto, non comporta conseguenze disciplinari e dà diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Nei casi di assenza ingiustificata e di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso.
I datori di lavoro dovranno quindi definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi.

Uffici Giudiziari

Dal 15 ottobre 2021 anche i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, gli avvocati e procuratori dello Stato, i componenti delle commissioni tributarie dovranno possedere ed esibire il green pass per accedere agli uffici giudiziari. L’assenza dall’ufficio conseguente alla carenza o alla mancata esibizione della certificazione verde è considerata assenza ingiustificata. Le stesse disposizioni si applicano anche ai magistrati onorari.

 

Aziende private

Anche per i lavoratori privati viene introdotto l’obbligo di possedere ed esibire il green pass nel momento in cui accedono ai luoghi di lavoro. Ora i datori di lavoro dovranno definire le modalità operative per effettuare i controlli e individuare i soggetti incaricati dell’accertamento.
Come per i lavoratori pubblici, anche i lavoratori privati che non hanno il green pass sono sospesi dalla prestazione lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso. La sospensione è comunicata immediatamente al lavoratore interessato ed è efficace fino alla presentazione della certificazione verde e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021.

 

Personale sanitario

L’articolo 4 del Decreto Legge dell'1 aprile 2021, n. 44 prevede la vaccinazione quale “requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative” per i lavoratori sanitari, dunque solo per questa categoria esiste non tanto l’obbligo di esibire il green pass, quanto quello di essere vaccinati.https://www.diritto.it/dal-10-ottobre-vaccino-obbligatorio-nelle-strutture-socio-sanitarie/

Per quanto riguarda l’esibizione del green pass, solo nel caso del personale sanitario, poiché green pass e vaccino coincidono necessariamente, l’unico soggetto autorizzato a verificare l’esistenza del green pass sarà il medico competente, nella sua qualità di titolare autonomo del trattamento dei dati, che al datore di lavoro dovrà limitarsi a riferire se il lavoratore è idoneo o meno alla mansione lavorativa svolta.

 

Personale scolastico

Non è lo stesso per il personale scolastico, che in caso di rifiuto al vaccino, potrebbe percorrere la complessa via del tampone a giorni alterni, dal momento che per questa categoria la norma prevede non già l’obbligo di vaccinazione, ma quello di esibizione del green pass. In caso di mancanza della certificazione verde, il personale scolastico non potrà essere ammesso sul luogo di lavoro, e dopo cinque giorni di assenza per tale motivo, che verrà considerata ingiustificata, verrà sospeso dalla mansione lavorativa e dallo stipendio.
https://www.diritto.it/obbligo-per-docenti-e-personale-ata-di-possedere-il-green-pass/

In questo caso, il controllo della misura è affidato ai dirigenti scolastici ed ai responsabili dei servizi ed è stata predisposta una piattaforma automatizzata per il controllo dei green pass collegata al data base nazionale, su cui il Garante per la Protezione dei dati personali con parere 9694010 si è espresso favorevolmente sull’utilizzo di tale piattaforma, che rispetta i requisiti privacy previsti dal Reg. UE 679/2016 relativamente al principio di minimizzazione dei dati, alla sicurezza degli stessi ed al personale autorizzato ad effettuare la verifica.

Sono previsti prezzi calmierati per i tamponi in farmacia: 8 euro per i minorenni, 15 euro per gli adulti e zero euro per chi non si può vaccinare, il che lascia intendere che anche gli esonerati dalla vaccinazione dovranno sottoporsi al tampone per ottenere il Certificato digitale le cui funzioni dovranno essere identiche in tutto e per tutto ai green pass dei vaccinati

pa.ga.

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