Da risarcire per condotta discriminatoria messa in atto da una collega, la dipendente che, con discorsi "persuasivi" viene "invitata" a non rientrare al lavoro dopo la maternità e a non creare troppo problemi all'azienda a causa dei figli. Colpevole però non è solo la collega, ma anche l'azienda, responsabile evidentemente del clima che ha legittimato tale condotta discriminatoria. Questa la decisione contenuta nell'ordinanza n. 11113/2021 della Cassazione.
La Corte ha infatti ritenuto fondata la richiesta risarcitoria della lavoratrice alla luce della condotta discriminatoria tenuta nei suoi riguardi dalla collega e dall'azienda, in violazione dell'art. 38 del dlgs n. 198/2006 che contiene il "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246.












