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CRONACA | 16 agosto 2016, 17:00

Bruciare i residui vegetali si rischia il reato

La praticabilità dell'abbruciamento dei residui vegetali alla luce delle recenti modifiche legislative

Bruciare i residui vegetali si rischia il reato

Bruciare residui vegetali è consentito occhi alla normativa regionale a cui è affidata la possibilità di controllare che ciò avvenga senza il minimo rischio di arrecare danno all'ambiente e alle persone.

Spiega Lucia Izzo dello studio Cataldi: “Bruciare residui vegetali in genere, ad esempio toppie, ramaglie e avanzi di potature, è una pratica agricola molto diffusa, in quanto per molti anni si è trattato di un'attività lecita, ma alla luce dei più recenti interventi normativi e giurisprudenziali, tuttavia, è necessario adottare particolari cautele in quanto si rischia di incorrere in sanzioni civili, ma anche penali”.

Il codice civile, infatti, punisce il proprietario di un fondo le cui immissioni di fumo nel fondo vicino superino la normale tollerabilità. Pertanto, un falò appiccato in prossimità della proprietà confinante, che generi fumi irrespirabili e insopportabili, potrebbe essere la "miccia" per una causa civile di risarcimento danni, anche se l'episodio è singolo o sporadico.

“Per quanto riguarda l'ambito penalistico – precisa Lucia Izzo - la materia in precedenza era regolata autonomamente dai Comuni che, per la maggior parte, prevedevano un divieto di accendere fuochi soltanto in un determinato periodo dell'anno, pena una sanzione amministrativa. Il legislatore è poi intervenuto non solo per limitare il rischio incendi, ma soprattutto per quanto riguarda la qualificazione dei residui provenienti dalle attività di disboscamento, potatura, raccolta, pulizia di boschi, campi, ecc.: infatti, se questi vengono qualificati come "rifiuti", si richiede uno smaltimento conforme alle apposite procedure previste a seconda che siano classificati urbani o speciali o in base alla loro natura”.

C’è poi il decreto Terra dei Fuochi, d.l. n. 136/2013 (convertito con L. n. 6/2014), al fine di reprimere le vicende criminose e dannose per l'ambiente che hanno messo in luce la situazione in Campania, ha introdotto il nuovo reato di "Combustione illecita di rifiuti".

Il reato, nella sua ipotesi base, punisce con la reclusione da due a cinque anni chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata in aree non autorizzate.

Se ad essere bruciati illecitamente sono rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, come giardini, parchi e aree cimiteriali, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 255 del Codice dell'Ambiente per l'abbandono di rifiuti (sanzione da 300 euro a 3.000 euro).

Il nodo gordiano è sostanzialmente la qualificazione o meno dei residui vegetali come rifiuti.

“Ai sensi di quanto originariamente stabilito dal codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006) precisa ancora Lucia Izzo -  erano esclusi dall'ambito dell'applicazione della disciplina della gestione dei rifiuti soltanto le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nelle attività agricole ed in particolare i materiali litoidi o vegetali e le terre da coltivazione, anche sotto forma di fanghi, provenienti dalla pulizia e dal lavaggio dei prodotti vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici, anche dopo trattamento in impianti aziendali ed interaziendali agricoli che riducano i carichi inquinanti e potenzialmente patogeni dei materiali di partenza”.

La Corte di cassazione (terza sezione penale, sentenza 4 novembre 2008, n. 46213) aveva ritenuto che l'eliminazione, mediante incenerimento, dei rami degli alberi tagliati fosse da considerarsi illecita, non potendo essere qualificata come una forma di utilizzazione di tali materiali nell'ambito di un'attività produttiva, nonostante molti agricoltori avevano sottolineato il riutilizzo delle ceneri per concimare i campi.

L'art. 13 del d.lgs. n. 205/2010 ha modificato l'art 185 del Codice dell'ambiente, stabilendo che paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso se non utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana, vadano considerati e trattati come rifiuti.

“Alla luce di questo nuovo quadro normativo – aggiunge Izzo - la giurisprudenza (cfr. Corte di Cassazione, terza sezione penale, sent. 7 marzo 2013, n. 16474) ha ritenuto che la combustione degli sfalci e dei residui da potatura, ove non abbia determinato un danno per l'ambiente o messo in pericolo la salute umana, rientri nella normale pratica agricola”.

Il legislatore statale ha vietato la combustione di residui vegetali agricoli "nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni", attribuendo ai comuni e alle altre amministrazioni competenti in materia ambientale "la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)".

Ancora, sempre il d.l. n. 91 del 2014, come convertito, ha novellato l'art. 256-bis del Codice dell'ambiente, precisando che la disciplina sulla combustione illecita dei rifiuti non si applica all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato e che resta fermo quanto previsto dall'art. 182, comma 6-bis del medesimo codice dell'ambiente.

aostacronaca.it

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