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CRONACA | 16 marzo 2016, 12:00

Niente sanzioni per il lavoratore che non va al lavoro per andare a Messa

Manca la proporzionalità della sanzione se il lavoratore compensa l'assenza mettendo a disposizione la propria prestazione nel suo giorno di riposo messa nella cattedrale

Papa Francesco riceve in udienza i membri del Movimento Cristiano Lavoratori (foto archivio)

Papa Francesco riceve in udienza i membri del Movimento Cristiano Lavoratori (foto archivio)

Se il lavoratore non si presenta a lavoro nel suo turno domenicale per andare a Messa, ma, poi, si reca in azienda nel suo giorno di riposo non è legittimamente sanzionabile con la sospensione dal lavoro e la mancata retribuzione per un giorno.

Più nel dettaglio, secondo quanto espresso dalla Corte di cassazione con la sentenza numero 3416 del 22 febbraio 2016 (qui sotto allegata), tale proporzionalità è configurata dalla legge con disposizioni che possono essere ascritte alla tipologia delle clausole generali ed è di limitato contenuto.

Essa, insomma, è delineata con un modulo generico che sono poi i giudici, in qualità di interpreti, a dover giustificare. A tal fine è fondamentale valutare sia fattori esterni riconducibili alla coscienza sociale che principi che è la disposizione stessa a richiamare.

Proprio tale valutazione non può, per la Cassazione, che portare alla soluzione che le predette sanzioni disciplinari sono sproporzionate rispetto a un atteggiamento che, seppur rappresenta incontestabilmente un inadempimento, nel suo complesso è stato collaborativo. Il lavoratore, infatti, ha compensato in qualche modo la sua mancanza offrendo la presenza al lavoro nel giorno di riposo.

E senza dimenticare, peraltro, che il contesto in cui si è collocata l'infrazione era caratterizzato da un'iniziativa sindacale in corso con richiesta di non assegnazione ai turni domenicali per motivi religiosi e rispetto del diritto di culto.

Valeria Zeppilli - StudioCataldi.it

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