Se il lavoratore non si presenta a lavoro nel suo turno domenicale per andare a Messa, ma, poi, si reca in azienda nel suo giorno di riposo non è legittimamente sanzionabile con la sospensione dal lavoro e la mancata retribuzione per un giorno.
Più nel dettaglio, secondo quanto espresso dalla Corte di cassazione con la sentenza numero 3416 del 22 febbraio 2016 (qui sotto allegata), tale proporzionalità è configurata dalla legge con disposizioni che possono essere ascritte alla tipologia delle clausole generali ed è di limitato contenuto.
Essa, insomma, è delineata con un modulo generico che sono poi i giudici, in qualità di interpreti, a dover giustificare. A tal fine è fondamentale valutare sia fattori esterni riconducibili alla coscienza sociale che principi che è la disposizione stessa a richiamare.
Proprio tale valutazione non può, per la Cassazione, che portare alla soluzione che le predette sanzioni disciplinari sono sproporzionate rispetto a un atteggiamento che, seppur rappresenta incontestabilmente un inadempimento, nel suo complesso è stato collaborativo. Il lavoratore, infatti, ha compensato in qualche modo la sua mancanza offrendo la presenza al lavoro nel giorno di riposo.
E senza dimenticare, peraltro, che il contesto in cui si è collocata l'infrazione era caratterizzato da un'iniziativa sindacale in corso con richiesta di non assegnazione ai turni domenicali per motivi religiosi e rispetto del diritto di culto.













