In generale i Comuni situati nel fondo valle hanno delle limitazioni, mentre quelli in quota, come Courmayeur, Cogn, Gressoney e tutti quelli inseriti nella zona F non hanno limitazioni temporali (potendo in qualsiasi momento accendere i propri impianti). Lo segnala Confedilizia, evidenziando come le novità apportate dalla nuova nor-mativa (entrata in vigore nel luglio di quest’anno) abbiano confermato la previsione che le accensioni delle caldaie siano scadenzate in differenti periodi a seconda della zona climatica in cui i singoli Comuni sono inseriti, mentre i Comuni non presenti in alcuna delle zone in questione sono disciplinati da apposito provvedimento del Sindaco (per conoscere la zona climatica di appartenenza del proprio Comune e per avere ogni utile informazione in merito, anche relativamente alle eccezioni, si può consultare il sito della Confedilizia, all’indirizzo www.confedilizia.it).
In virtù delle nuove regole in materia di impianti termici – evidenzia Confedilizia in una nota – la maggior parte delle famiglie che hanno nelle proprie abitazioni le cosiddette “caldaiette” risparmierà qualcosa grazie ai controlli più distanziati nel tempo: il controllo periodico sull’efficienza energetica dei piccoli impianti di riscaldamento (quelli con potenza nominale tra 10 kw e 100 Kw, alimentati a gas, metano o gpl) adesso va effettuato – oltre che all’atto della prima messa in esercizio dell’impianto o in altri casi specifici – ogni 4 anni (la vecchia normativa prevedeva, nella maggior parte dei casi, controlli più frequenti).
A parte tali controlli (in cui viene sempre rilevato anche “il rendimento di gestione”, noto come “analisi dei fumi”), permane l’obbligo di effettuare, sempre con tecnici abilitati, le operazioni di controllo ordinario e di manutenzione dell’impianto sulla base delle istruzioni dello stesso rese disponibili dall'installatore, o, in mancanza, di quelle elaborate dal fabbricante o, se tutto ciò non sia possibile, sulla base delle norme UNI e CEI per lo specifico elemento. Il responsabile dell'impianto termico (cioè l’occupante, a qualsiasi titolo; il proprietario; l’amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati condominiali), sottolinea Confedilizia, può ancora delegare ad un terzo l’esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione dell'impianto termico, ma non per singole unità immobiliari residenziali in cui il generatore non sia installato in un locale tecnico esclusivamente dedicato.
Altra novità par-ticolarmente importante soprattutto nei condominii: la delega non può più essere rilasciata nel caso di impianto non conforme alla legge, salvo che sia espressamente conferito al terzo l'inca-rico di procedere alla messa a norma dell’impianto e sia posto in essere dal delegante “ogni atto, fatto o comportamento necessario” affinché il delegato possa adempiere agli obblighi di legge, con garanzia della copertura finanziaria per l'esecuzione dei necessari interventi, nei tempi concordati.













