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ECONOMIA | 11 agosto 2025, 08:36

SI FA PRESTO A DIRE CASINO - 5 -

Aostacronaca.it ha interpellato un esperto conoscitore di gestione delle case da gioco per farsi raccontare, in modo semplice e comprensibile, che cosa prevedono — o potrebbero prevedere — gli studi commissionati (o in via di definizione) dalla Regione sul Casinò de la Vallée di Saint-Vincent. Un lavoro di divulgazione, non di opinione, che si propone di chiarire i nodi spesso oscuri o tecnici legati alla gestione, alla strategia e al futuro della nostra casa da gioco.

SI FA PRESTO A DIRE CASINO  - 5 -

Osservazioni in merito al Disciplinare nel caso di gestione in continuità

Alla pagina 47 del bilancio al 31 dicembre 2023 del Casinò di Saint Vincent troviamo:

“In particolare gli introiti di gioco, regolati dal rapporto di concessione in vigore tra Regione Autonoma Valle d’Aosta ai sensi della Legge regionale n. 36 del 30 novembre 2001…”

E detta legge, che ho cercato e trovato, riporta:

“Legge regionale 30 novembre 2001, n. 36 – Testo vigente. All’art. 10 (Disciplinare) e nell’Oggetto n. 636 del 24 giugno 2009 possiamo leggere: ‘Disciplinare per la gestione della Casa da gioco di Saint Vincent ai sensi dell’art. 10 della Legge regionale 30 novembre 2001, n. 36’.”

Art. 5 – Cambio assegni
Ai fini di incrementare la produttività della Casa da gioco, Casinò S.p.A., nel pieno rispetto delle leggi vigenti in materia, è tenuta a garantire, tramite il proprio ufficio cassa assegni ed a proprio rischio, la provvista in gettoni di gioco alla clientela, contro il rilascio di assegni di conto corrente o circolari.

Resta esclusa ogni partecipazione della Regione ai rischi e ai danni conseguenti a tali operazioni.

Premesso che è normale, il giocatore “forte” potrebbe essere ricompreso nell’elenco dei clienti cosiddetti “affidati”, compilato – a seguito delle dovute informazioni bancarie – a cura del gestore; considerato che il rischio d’impresa comprende anche il non immediato pagamento del titolo di credito e, in casi estremi, il protesto;

a mente che il debito di gioco è, a mio parere e non solo, giuridicamente ascritto tra le obbligazioni naturali di cui all’art. 1933 del Codice civile e, quindi, privo di azione volta al recupero del credito;

stante, appunto, il richiamato rischio d’impresa, si deve precisare che rimane esclusa ogni partecipazione del concedente ai rischi, ai danni e alle perdite derivanti dal cambio assegni.

È mia intenzione commentare questa norma nel caso delle due tipologie di gestione: pubblica (quella attuale) e privata (eventualmente, la futura).

Domandarsi chi sia l’azionista di riferimento della società pubblica di gestione attuale ha una sola risposta: per la quasi totalità la Regione Autonoma Valle d’Aosta. Al Comune di Saint Vincent spetta una partecipazione infinitesimale.

Per quanto posso ricordare, avendo lavorato all’ufficio fidi, esisteva un regolamento con l’indicazione dei massimi di affido consentiti, che tenevano conto di altre condizioni. Per farla breve, chi supera questi minimi è responsabile per i danni e i rischi conseguenti alle operazioni di cambio assegni. Soltanto in caso di gestione privata mi pare calzante la disposizione di cui all’articolo in questione.

La ratio è la seguente: se così non fosse, sarebbe difficile comprendere come la risultanza della perdita non si possa riflettere nel conto economico tra i costi di produzione. L’eventuale recupero interverrebbe, in altro esercizio, a modificare la perdita tramite l’iscrizione del recupero – totale o parziale – tra le sopravvenienze attive. Cambia, infatti, ed è comprensibilissimo, se consideriamo la gestione affidata in concessione a una società a capitale privato.

Tutto al più, visto l’incremento possibile per le entrate del concedente a seguito del cambio assegni e del rischio del solo concessionario, si potrebbe prendere in considerazione un contributo, eventualmente forfettario, a favore dello stesso. Quest’ultimo soggetto dovrebbe però impegnarsi a far controllare, da un rappresentante del concedente, la documentazione a riprova del versamento in banca dei titoli di credito oggetto del cambio assegni.

In ultima analisi, desidero esporre quale sia stata – c’è da ritenere – la motivazione a conforto del possibile contributo forfettario ipotizzato.

Sia chiaro che non intendo passare per un esperto di diritto, ma applico quelle poche nozioni che mi sono rimaste da quando studiavo e, devo ammettere, il diritto mi piaceva, specialmente per quanto riguardava il Codice civile, anche in questa occasione stante l’utile certo per il concedente.

È dal gioco che deriva la mia impressione. Promuovendo il contributo in parola, ben inteso a fondo perso ma alle condizioni che saranno logicamente poste, ritengo che, dal cambio del titolo di credito e dalla eventuale perdita per il solo concessionario in caso di protesto – totale o rimborsata motu proprio dal giocatore – potesse sembrare una sorta di patto leonino.

Art. 8 – Proventi di gestione
Ad iniziare dal quarto capoverso troviamo delle definizioni che mi sembrano abbastanza particolari. Durante la partita si verificano fatti diversi che, potendo influire sui risultati di gioco, devono obbligatoriamente essere trattati, discussi e definiti in presenza di un Controllore regionale.

Orfanelle – Il termine definisce una vincita non ritirata dal giocatore, del quale non è dato conoscere l’identità. “La vincita sarà opportunamente registrata su apposito registro e immessa nel risultato del tavolo, e una percentuale del 10% sarà devoluta a titolo di mancia.”

Poussette – La stessa procedura sarà seguita per le poussettes, puntate irregolari effettuate dal giocatore dopo l’uscita del numero, quando non sia possibile l’individuazione del giocatore per la restituzione della puntata. Il fatto, a mio avviso, può costituire – alla richiesta di pagamento o al ritiro della vincita con la puntata vincente ma non regolare – una tentata truffa.

Falsi, biglietti e gettoni – Possibili i primi, meno i secondi.

Pagamenti di opportunità – Può avvenire che due clienti VIP si contendano, in buona fede, una puntata. Ecco un argomento che dovrebbe essere trattato con attenzione e con riguardo alle conseguenze.

È perfettamente inteso che, nel caso di falsi, il concedente – in caso di gestione privata – non ne risponde e il danno ricade esclusivamente sul concessionario. Ne consegue che i biglietti falsi saranno conteggiati come in corso di validità, concorrendo così alla formazione del risultato. La questione mi pare si presenti in modo ben differente nel caso di gestione pubblica, al verificarsi di biglietti falsi.

Relativamente alle contestazioni tra giocatori, diversi da quelli precedentemente indicati, è possibile accedere alle registrazioni effettuate dalla sala controlli audiovisivi.  (5 - CONTINUA)

red/eco

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