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ECONOMIA | 02 gennaio 2020, 09:20

2 Gennaio iniziano i saldi

2 Gennaio iniziano i saldi

In occasione delle svendite i prodotti venduti non dovranno essere solo esenti da vizi e difetti di qualsiasi tipo, ma dovranno anche essere "conformi" agli annunci pubblicitari che li riguardano. Per quanto riguarda le indicazioni del prezzo scontato, esse dovranno riportare tre elementi: il prezzo di vendita originario, il ribasso del prezzo espresso in percentuale e il nuovo prezzo di vendita, scontato.

Ecco i nostri consigli:

•        Prima di un acquisto è consigliabile confrontare sempre le offerte di più punti vendita.

•        Quella che già in precedenza era definita "offerta speciale", a fine stagione dovrà essere ulteriormente scontata. Pertanto può essere utile uno sguardo alle vetrine già nei giorni che precedono le svendite.

•        Attenzione alla distinzione, prevista dalla legge, tra "merce in saldo" e "merce ordinaria".

•        I prezzi pubblicizzati devono essere praticati nei confronti di tutti gli acquirenti senza distinzione alcuna, senza limitazioni di quantità e senza abbinamento di vendite, fino ad esaurimento delle scorte. Dell'esaurimento delle scorte il pubblico deve essere chiaramente informato con avviso posto all'esterno del negozio.

•        Può capitare che nella ressa e confusione, i cartellini dei prezzi delle merci esposte finiscano per essere scambiati tra di loro. Per questo. si raccomanda sempre di controllare l'etichetta prima di pagare.

•        Anche per le svendite di fine stagione vale il consiglio di conservare accuratamente lo scontrino di cassa o la fattura, che potranno tornare utili nel caso di eventuali reclami nei confronti del commerciante o nel caso della denuncia di un danno.

•        Dal 2016 i commercianti, gli artigiani e i liberi professionisti hanno l'obbligo di accettare pagamenti anche tramite carte bancomat e di credito (salvi i casi di oggettiva impossibilità tecnica).

•        I commercianti non sono tenuti in genere a ritirare i prodotti che non risultino difettosi; questo sia durante il periodo delle svendite che durante la stagione normale. Se lo fanno è solo per cortesia. La sostituzione di merce acquistata in svendita, che non presenti difetti, è per lo più esclusa espressamente dal venditore. Per chi desideri usufruire dell'eventuale sostituzione della merce acquistata, sarebbe opportuno farsi indicare tale possibilità dal commerciante sullo scontrino di cassa o sulla fattura.

•        I prezzi ridotti non "riducono" anche i diritti dei clienti. Anche nel caso di prezzi super scontati, il cliente ha sempre diritto di ricevere merce priva di difetti. Qualora venga posto in vendita un articolo a prezzo scontato, perché magari un po' sporco o perché presenta ombreggiature di colore, tali imperfezioni devono essere sempre indicate o fatte presenti al compratore.

•        Il cliente può presentare reclamo, anche in un momento successivo all'acquisto, per qualsiasi vizio o imperfezione che non siano stati segnalati espressamente dal negozio al momento dell'acquisto.

•        Il periodo entro il quale si può far valere la garanzia per eventuali difetti del prodotto è di due anni a partire dalla data dell'acquisto. Il difetto va denunciato entro 60 giorni dalla sua scoperta. Nei primi 6 mesi dall'acquisto l'onere di provare che il difetto non era presente al momento della vendita, è a carico del venditore.

bruno albertinelli

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