Siamo giunti alla vigilia dei momenti dedicati alla scelta relativa alla gestione della casa da gioco di Saint Vincent e dell’annesso complesso alberghiero; mi concedo di introdurre un nuovo argomento: il costo del lavoro degli impiegati tecnici e come si potrebbe intervenire al riguardo, stante il discorso che è dato ascoltare in tema di legge finanziaria per il 2026. Non posso esimermi da una non breve, ma necessaria, premessa.
La sentenza n.1775 del 18 maggio 1976 della Sezione Lavoro della Suprema Corte di Cassazione, a proposito della mancia ai croupier, recita: “Il sistema mancia è retto da un uso normativo; si ricava dall’indirizzo consolidato della giurisprudenza dal 1954 tanto consolidato quanto idoneo ad assumere un ruolo di fonte secondaria del regime giuridico proprio del particolare rapporto che obbliga il giocatore vincente ad elargire una parte della vincita al croupier e questi a ripartirla con gli altri addetti ed il gestore…”
A commento, mi permetto aggiungere che il primo beneficiario è, indiscutibilmente, il croupier. Il gestore non ha titolo originario a parte della vincita, cioè della mancia; d’altra parte sarebbe paradossale che partecipi alla vincita chi, perdendo, la deve finanziare.
La sentenza del Tribunale di Venezia del 19 febbraio 1975, in causa Comune di Venezia c. Enpals e Bevilacqua, afferma: “…E’ pacifico che le mance in questione sono elargite dai giocatori vincenti e metà di esse è trattenuta dall’impresa che gestisce la casa da gioco e l’altra metà viene distribuita tra i dipendenti addetti al gioco. Le mance provengono pertanto da un terzo e sono corrisposte in occasione della vincita del donante. Neppure è possibile configurare le mance come partecipazione agli utili dell’impresa. Le mance, infatti, nulla hanno a che fare con il guadagno dell’impresa, essendo esse elargite in concomitanza con una perdita da parte del gestore…”
Nota: la citata sentenza della Cassazione del 1954 è la n. 672 del 9 marzo.
Nelle ultime notizie in tema di case da gioco italiane, il costo del lavoro sembra preoccupare sempre di più le gestioni che, affidate in concessione a società a capitale pubblico, cercano competenza.
Il costo del lavoro ha registrato continui mutamenti, relativi più che altro alla continua e sacrosanta richiesta del personale di gioco che sosteneva, ecco il conforto dell’aggettivazione, l’armonizzazione dell’imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito delle persone fisiche a quello della contribuzione ai fini pensionistici.
Non è agevole per alcuno sostenere che il disposto dell’art.3, lett. i, del Decreto n. 314 del 1997 sia stato la causa dell’incremento di cui si è detto, ma, allo stesso tempo, non mi pare si possa fare una ragionata opposizione allo stato attuale della questione, intesa a parificare i due imponibili precedentemente indicati.
L’iter della legislazione che precede la situazione attuale inizia da molto lontano. Il trattamento previdenziale delle mance discendeva dall’accordo tra le parti (datori di lavoro e dipendenti), per cui le mance erano tassate in quanto comprese nella dichiarazione dei redditi personali, in aggiunta alla retribuzione, nella misura in cui queste erano assoggettate a contribuzione pensionistica. Tale misura è stata fatta propria dal Ministero del Lavoro nella determinazione presa con decreto 14 aprile 1973, emesso ai sensi del 2° comma dell’art.4 DPR n.1420 del 1973, emanato ai sensi della legge sulla riforma pensionistica del 30 aprile 1969, n. 153, art. 35 lett. e).
Nel 1990, l’11 dicembre, fu emanata la legge n. 381 che, modificando il DPR 22 dicembre 1986 n.917, aggiunge all’art. 47, lett. l), le mance ai croupiers in relazione all’attività di lavoro subordinato. All’art.3 della legge 391/90 si afferma che le mance costituiscono reddito nella misura del 75% del loro ammontare.
Con l’approvazione del decreto legislativo n. 314/97, in tema di armonizzazione ai fini Irpef e contributivi, le mance hanno registrato una ulteriore sistemazione, giusta in considerazione del loro trattamento fiscale, evoluzione naturale di un concetto sempre sostenuto dagli impiegati tecnici delle case da gioco.
Era, infatti, inconcepibile che una somma possa essere riconosciuta come reddito solo ai fini fiscali e non anche ad altri fini. Mi permetto di aggiungere che non appare logico, nell’ambito di uno stesso ordinamento giuridico, che una attribuzione patrimoniale sia qualificata come “compenso” ad un effetto (quello fiscale) e non ad un altro (quello lavoristico-previdenziale), proprio in un combinato normativo in cui quella qualificazione presuppone necessariamente quest’altra.
Se il Legislatore, nella sua autonomia e discrezionalità, aveva ritenuto di assoggettare a tassazione le mance, non poteva di fronte ad un identico presupposto impositivo tenere un differente comportamento per quanto riguarda l’aspetto contributivo.
Appurato che la vincita al gioco nei casinò autorizzati è esente da Irpef in capo al giocatore vincente, si tratta di trovare il modo per garantire un’entrata tributaria all’ente pubblico titolare della concessione della casa da gioco, tenendo anche debito conto del fatto che lo stesso ente assolve all’imposta sugli intrattenimenti (art. 2, punto 2, Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n.60).
La gestione versa al concedente ente pubblico una percentuale sui proventi; l’eventuale utile di bilancio della gestione, in ultima analisi, rimane a disposizione del concedente in quanto azionista. Certamente, detto utile sarà maggiore se il costo della produzione sarà inferiore. Ciò si potrebbe ottenere detassando (così come avviene per l’intero) la mancia, che ne è una parte (la più piccola).
Mi permetto un suggerimento: perché non trattare fiscalmente le mance alla stregua delle vincite, non assoggettarle più a contribuzione pensionistica a carico del datore di lavoro, rendendo obbligatoria la pensione integrativa relativa alle mance, lasciando al datore di lavoro l’onere contributivo sulla retribuzione ordinaria?
Ora mi chiedo su quali basi di introiti il concedente potrà proporre al futuro concessionario la percentuale a suo favore nell’ambito delle entrate tributarie. Considerata l’attuale situazione di innegabile incertezza, non si potrebbe prevedere un periodo soggetto a revisione dopo un tempo predeterminato?
Con sentenza 9 marzo 1954, n. 672, la Cassazione, prendendo in esame il caso specifico dei dipendenti delle case da gioco, si pronuncia concludendo, tra l’altro, che il datore di lavoro offre al lavoratore l’organizzazione e l’occasione per ricevere le mance. Ed è su questa conclusione, mi è dato di pensare, che il Decreto Legislativo n. 314/1997 qualifica le mance, stabilendone la tassazione e la contribuzione ai fini pensionistici.












