Sono stati pubblicati il regolamento sulle modalità di presentazione della domanda per ottenere la patente a crediti per i cantieri e la circolare dell’ispettorato del lavoro che danno le prime indicazioni in merito al rilascio della patente.
La patente a crediti è obbligatoria dal 1° ottobre 2024 ed è rilasciata in formato digitale con un punteggio iniziale di 30 crediti.
A partire dal 1° ottobre i soggetti interessati potranno operare nei cantieri esclusivamente se in possesso della patente a crediti o dell’attestazione di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla terza. Si potrà continuare a lavorare in cantiere fintanto che si potrà dimostrare il possesso di almeno 15 punti sulla patente.
Devono quindi chiedere la patente le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89 c.1 l. a) del dlgs 81/08 ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. I soggetti tenuti al possesso della patente sono dunque le imprese, non necessariamente qualificabili come impresa edili, e i lavoratori autonomi (Quindi anche le ditte individuali senza dipendenti, soci e coadiuvanti) che operano fisicamente nei cantieri.
Presentazione della domanda
La domanda va presentata dal 1 ottobre sul portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro dal legale rappresentante dell’impresa/dal lavoratore autonomo, autocertificando il possesso di una serie di requisiti:
a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. n. 81/2008;
c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’art. 17-bis, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente;
f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
La patente è obbligatoria per imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, anche se con sede Ue o extra Ue.
La patente sarà rilasciata in formato digitale accedendo al portale dell’ispettorato nazionale del lavoro attraverso SPID personale o CIE. Il rilascio è automatico e, comunque, tra la domanda e il rilascio della patente è possibile lavorare. Alcuni requisiti richiesti possono essere autocertificati (iscrizione alla Camera di commercio, possesso del Durc valido, della certificazione di regolarità fiscale, se previsto), altri certificati con la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (adempimento degli obblighi formativi, possesso di DVR, designazione Rspp se previsto).
Possono presentare la domanda di rilascio della patente il legale rappresentante dell’impresa e lavoratore autonomo anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta ivi inclusi i soggetti di cui all’articolo uno della legge 12/1979 (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e CAF).
Il portale per effettuare la richiesta sarà attivo dal 1° ottobre, ma siamo in attesa ancora del portale che verrà attivato solo il 1 ottobre.
Poiché dal 1° ottobre non sarà più possibile entrare in cantiere senza patente a crediti, l’ispettorato nazionale del lavoro consente già da oggi di presentare un’ autocertifica valida fino al 31 ottobre 204 concernente il possesso dei requisiti richiesti dalla legge. Entro il 31 ottobre 2024, l’impresa dovrà comunque necessario fare richiesta della patente sul portale ufficiale. L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.
Dal 1° novembre non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione dell’autocertificazione trasmessa via pec ma dovrà essere indispensabile avere effettuato la richiesta di rilascio tramite il portale.
La sospensione
La patente è revocata se è accertata in via definitiva, in sede di controllo successivo al rilascio, la non veridicità della dichiarazione; dopo 12 mesi dalla revoca si può richiedere il rilascio di una nuova patente. La sospensione della patente a crediti è obbligatoria per un massimo 12 mesi in caso di infortuni nel cantiere da cui deriva la morte di uno o più lavoratori, per colpa grave del datore di lavoro, o suo delegato, o dirigente. L’adozione del provvedimento cautelare di sospensione è obbligatoria, fatta diversa valutazione dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
La sospensione è invece possibile fino a 12 mesi nel caso di infortunio nel cantiere che determini inabilità permanente di uno o più lavoratori e o menomazione irreversibile per colpa grave del datore di lavoro o suo delegato o dirigente. La sospensione è adottata se le esigenze cautelari non sono soddisfatte.
La durata della sospensione della patente, comunque non superiore a 12 mesi, è determinata tenendo conto della gravità degli infortuni nonché della gravità della violazione in materia di salute e sicurezza e delle eventuali recidive. In caso di adozione del provvedimento di sospensione cautelare, l’Ispettorato nazionale del lavoro provvede alla verifica del ripristino delle condizioni di sicurezza dell’attività lavorativa presso il cantiere dove si è verificata la violazione.
Attribuzione dei crediti
Al rilascio della patente è attribuito un punteggio di 30 crediti. Il punteggio può essere incrementato fino alla soglia massima di 100 crediti complessivi.
Attribuzione di ulteriori crediti
Ulteriori crediti potranno essere rilasciati a seconda della storicità aziendale, per attività, investimenti, formazione aggiuntive in materia di salute e sicurezza sul lavoro, per il possesso di Certificazione Soa di I e II classifica e per applicazione di standard contrattuali e organizzativi certificati nell’impiego della manodopera.
Il recupero dei crediti
Il recupero fino a 15 crediti è subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell’INL e dell’INAIL, tenuto conto dell’adempimento dell’obbligo formativo in relazione ai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni, nonché dei lavoratori occupati presso il cantiere dove si è verificata la violazione, e dell’eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
La patente con meno di 15 punti non consentirà alle imprese e lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili. Si potranno completare le attività oggetto di appalto/subappalto in corso di esecuzione quando i lavori eseguiti saranno superiori al 30 % del valore del contratto. In mancanza della patente, o per coloro che operano nei cantieri con meno di 15 punti, si applicherà una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori non inferiore a 6.000 € nonché l’esclusione della partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi.