“Le norme del nuovo Codice della strada entrate in vigore dal 21 agosto permettono anche agli automobilisti valdostani di beneficiare della riduzione del 30 per cento sull'importo delle sanzioni amministrative comminate per molte violazioni”.
Lo riferisce Giovan Battista De Gattis, presidente di Cittadinanzattiva-Vda, precisando che “in base alle modifiche introdotte all’articolo 202 del Codice della Strada, il trasgressore, il proprietario del veicolo e/o l’obbligato in solido potrà usufruire di una riduzione del 30% del minimo edittale della sanzione se provvede al pagamento entro il termine di 5 giorni dalla notifica e/o contestazione del verbale”.
Potranno usufruire della riduzione anche gli automobilisti che riceveranno per posta - dal 21 agosto in poi - un verbale per una violazione commessa prima di tale data. Si può usufruire della riduzione del 30% se il pagamento della sanzione viene versato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale per le violazioni delle norme del Codice della Strada che prevedono il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria.
“La riduzione del 30% - prosegue Cittadinanzattiva - spetta, in dettaglio, nei seguenti casi:
preavviso di accertamento lasciato sul parabrezza del veicolo (per esempio per divieto di sosta) se il pagamento è effettuato nei 10 giorni dall'accertamento cosi come indicato nel foglietto (in caso di notificazione del verbale bisogna attenersi alle indicazioni e alle modalità in esso riportate);
verbale ricevuto dal 16 agosto in poi, se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla data di contestazione o notificazione. La riduzione si applica solo alla sanzione pecuniaria e non alle spese di procedimento. La riduzione del 30% non applica nei seguenti casi: violazioni per cui non è ammesso il pagamento in misura ridotta;
violazioni per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo o della sospensione della patente di guida; violazioni non incluse nel codice della strada, ma previste dalla legislazione complementare”.
Questa la procedura per ottenere la riduzione:
"Sul verbale dovrà essere indicato in maniera chiara ed evidente se il pagamento in forma ridotta è ammesso e l'importo che dovrà essere versato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione. All'interessato saranno fornite le indicazioni per l'effettuazione del pagamento secondo le modalità di gestione adottate da ciascun organo di polizia. Chi intende proporre ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace, non deve effettuare il pagamento della sanzione".