6ª puntata – Osservazioni in merito al Disciplinare nel caso di gestione in continuità: Art. 12 Controlli (Sulla regolarità del gioco)
In questa occasione provo a dimostrare l’utilità di quello che considero il più efficace metodo per controllare la regolarità del gioco e degli incassi, che è anche l’intendimento dell’articolo in parola, ma che non posso condividere se non parzialmente.
Sia subito chiaro che non sto affermando che sia errato, o che quanto vado a descrivere sia l’unico metodo possibile, ma provo ugualmente a renderlo comprensibile a molti, anche non necessariamente del mestiere.
Premesso che il controllo è esercitato dal concedente tramite personale proprio facente parte del Corpo Controllori regionali, dovrebbe, per mio conto, avvenire con due modalità differenti:
a) La prima, de visu, con il Controllore che lo esercita tramite la presenza attiva nella sala da gioco, con la possibilità di accedere, in qualunque momento, alla sala controllo audiovisivo:
provvedendo alla verifica delle dotazioni all’apertura e alla chiusura del tavolo, che non può essere né aperto né chiuso se non in presenza del Controllore regionale;
provvedendo al conteggio delle mance, rigorosamente tavolo per tavolo;
provvedendo al conteggio dei biglietti (il contante cambiato direttamente dai giocatori al tavolo);
firmando la documentazione relativa ad aggiunte al tavolo, cambi al tavolo e rifornimento, a fine taglia, dello changeur nei giochi di circolo e/o misti, ovvero ogni modificazione economica e non della dotazione iniziale e/o in corso di partita.
b) La seconda, a posteriori, utilizzando tutti gli elementi raccolti giornalmente allo scopo dichiarato di poter dar corso a un raffronto tra risultati e mance, tra biglietti cambiati direttamente al tavolo dai giocatori e i risultati dei giochi da tavolo.
Tutti i dati ai quali si è fatto cenno verranno immessi in un programma computerizzato, fornito al tavolo all’occorrenza a cura del Controllore. Sarà compito del Dirigente del servizio o di un suo incaricato svolgere le operazioni elencate e le successive verifiche, secondo lo scopo del controllo susseguente.
Al fine esclusivamente dimostrativo e teorico, ecco un esempio riguardante un controllo di cui alla lettera b), così come lo intendo.
In una casa da gioco ci sono sette tavoli del gioco X: dopo sei mesi presentano questi risultati – vincita totale 7.000, mance 4.200.
Il rapporto tra mance e introiti considerato regolare va, nell’esempio, dal 50 al 60%. Quindi 4.200, corrispondendo al 60%, lo possiamo considerare in regola. Ma se avessimo conteggiato le mance tavolo per tavolo, avremmo potuto trovare sei tavoli col 50% e un tavolo col 120%.
Sei tavoli al 50% danno questo risultato: netto 6.000, mance 3.000; un tavolo al 120% dà questo: netto 1.000, mance 1.200.
Non cambia assolutamente il totale dei sette tavoli (proventi e mance), è vero. Ma sicuramente cambia qualcosa! Chiaramente non è detto che un ritrovamento irregolare significhi che c’è qualcosa che non va come dovrebbe. Infatti, occorre verificare l’incidenza dei proventi slot sul totale, quella del gioco in esame sul complessivo dei giochi da tavolo e qualche altra incombenza necessaria. Non vado avanti per non complicare il ragionamento oltre l’indispensabile e quanto agevolmente comprensibile.
Ma se il gestore, come mi pare di aver potuto anticipare in altra parte, aggiunge ai dati precedentemente descritti le ore tavolo, il numero di tavoli aperti e conseguentemente il personale impiegato e il costo del lavoro, non credo si possa nascondere che la metodologia di ricerca, inizialmente prevista per il concedente, diviene utile anche per il gestore, fornendo gli elementi atti a stabilire, prima di ogni altra indicazione, il costo del lavoro.
Da un articolo del 2 aprile, “Piao 2025 – 2027, Comune di (omissis): Casinò, controlli approfonditi su clienti e casse”, riporto:
“La casa da gioco, per sua natura, si potrebbe prestare a operazioni di riciclaggio di denaro, ma è la società Casinò SpA a dover adottare le misure idonee a prevenire i rischi specifici con gli strumenti previsti dal piano anticorruzione, da aggiornare ogni anno, dai modelli ex Dlgs n. 231/2001 e dalla normativa antiriciclaggio.”
“Un rilievo particolare, nel contesto interno della struttura organizzativa del Comune di (omissis), va riservato invece all’attività ispettiva del personale comunale, Corpo speciale di controllo presso il Casinò.”
“La finalità del Corpo è quella di esercitare il controllo sulla regolarità dell’esercizio del gioco e sulla conduzione della gestione del Casinò, sia sotto il profilo tecnico-funzionale che finanziario e morale. Il rischio può concretizzarsi nelle seguenti condotte: sottrazione di risorse della casa da gioco, accordi collusivi con i clienti a danno della casa da gioco, irregolare conduzione dei giochi a vantaggio proprio o di terzi, fuga di notizie, alterazione dei contenuti delle verifiche, riconoscimento indebito di vincite e risorse ai giocatori, effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.”
Dall’articolo “Controlli” del Disciplinare, che ha validità sino al 2033: Casinò spa assicurerà, con il più severo controllo, la regolarità del gioco e degli incassi.
La Regione esercita, a mezzo del proprio servizio ispettivo, qualsiasi forma di controllo, sia in modo continuativo e sistematico, sia con interventi saltuari sui giochi, manifestazioni varie, ingressi, servizi, ecc., con possibilità di accesso diretto e in tempo reale al sistema informativo della Casa da gioco, secondo le modalità previste nell’apposito regolamento da approvarsi dal Consiglio regionale entro un anno dall’entrata in vigore del presente disciplinare.
Nelle more, continuerà ad applicarsi il vigente regolamento dei controllori approvato dal Consiglio regionale. Nessun tavolo o gioco può essere aperto o chiuso senza la presenza di un rappresentante di Regione, nominato dal Presidente della Regione autonoma Valle d’Aosta.
Chiaramente non mi permetto di andare a leggere il Piano integrato di attività e organizzazione del Comune in discorso o il Regolamento dei Controllori al Casinò, ma ho potuto visionare l’elaborato dei Controllori che si può reperire in internet. Sono esposti i risultati sino al 2023, a partire dal 1946, e contiene il raffronto del 2023 con l’anno precedente.
Per quanto riguarda il Casinò di (omissis), troviamo annualmente, per ogni gioco: risultati, mance, biglietti (contanti cambiati al tavolo dai giocatori), ore lavorate, percentuale tra mance e introiti, tra introiti e biglietti, tra introiti e ore lavorate e l’incidenza sul totale dei ricavi netti (non comprensivi delle mance) di gioco.
Dal 1986 al 2022 si possono consultare i risultati di gioco dei Casinò italiani, comprensivi delle presenze e della quota di mercato.
Premesso che il controllo è esercitato dal concedente tramite personale proprio, facente parte del Corpo Controllori regionali, dovrebbe, a mio avviso, avvenire in due modalità differenti:
a) La prima, de visu, con il Controllore che lo esercita tramite la presenza attiva nella sala da gioco, con la presunta possibilità di accedere, in qualunque momento, alla sala controllo audiovisivo:
provvedendo alla verifica delle dotazioni all’apertura e alla chiusura del tavolo, che non può essere né aperto né chiuso se non in presenza del Controllore regionale;
provvedendo al conteggio delle mance, rigorosamente tavolo per tavolo;
provvedendo al conteggio biglietti (il contante cambiato direttamente dai giocatori al tavolo);
firmando la documentazione relativa a: aggiunte al tavolo, cambi al tavolo e rifornimento, a fine taglia, dello changeur nei giochi di circolo e/o misti. Ovvero ogni modificazione economica e non della dotazione iniziale e/o in corso di partita.
b) La seconda, a posteriori, utilizzando tutti gli elementi raccolti giornalmente allo scopo dichiarato di poter dar corso a un raffronto tra risultati e mance, tra biglietti cambiati direttamente al tavolo dai giocatori e i risultati dei giochi da tavolo.
Oramai è risaputo che il mio chiodo fisso, ma condiviso da addetti ai lavori, consiste nel conteggio delle mance tavolo per tavolo. Questo è un argomento sul quale non desidero, nel modo più assoluto, soffermarmi: vi ritornerò se sarà il caso, ma non lo credo probabile, in quanto l’esempio che ho portato all’attenzione lo dimostra ampiamente.
Domandarsi se a Saint-Vincent le mance vengono contate tavolo per tavolo si presenta normale. Personalmente credo di aver fornito la risposta alla domanda circa il loro impiego se contate come sostengo; allora non posso fare a meno di chiedere anche come possano procedere al compito di esercitare il controllo sulla regolarità dell’esercizio e verificare sottrazioni di risorse della Casa da gioco, accordi collusivi con i clienti a danno della Casa da gioco, irregolare conduzione dei giochi a vantaggio proprio o di terzi, ecc.
Ora chiedersi — certamente non da parte mia per avere una risposta — come si intenda organizzare il controllo esercitato da parte del Corpo Controllori regionali non pare, per mio conto, né esagerato né, tanto meno, fuori tema.
L’ho letto, nel mio peregrinare alla ricerca di notizie della Liguria dove sono cresciuto, in merito alla natura giuridica del Casinò di Sanremo e alla qualifica di incaricato di pubblico servizio del croupier.
Ecco ciò che ho trovato in internet:
Premessa: l’inquadramento giuridico sistematico dei casinò gestiti su concessione pubblica, qual è quello di Sanremo, nonché l’impatto qualificatorio della figura del cartiere, ha importanti ricadute sul versante penalistico.
Il tema di fondo è verificare l’applicabilità alla casa da gioco autorizzata delle norme in cui l’ente pubblico è elemento costitutivo del reato, nonché la riconducibilità al cartiere della definizione penalmente rilevante di incaricato di pubblico servizio.
La corretta qualificazione giuridica di un casinò, come quello sanremese, gestito su concessione dell’ente comunale, non è un mero problema formale, incidendo sull’individuazione delle norme penali concretamente applicabili.
Condivisibilmente, la sentenza delimita la pubblicità del servizio del casinò non al gioco ex se, bensì all’attività di controllo che le società di gestione dei casinò svolgono sul gioco, a tutela del contrasto alla ludopatia e ad attività illecite quali frodi, riciclaggio o evasione fiscale.
Mi scuso per la mia scarsa comprensione del linguaggio giuridico, ma l’espressione “attività di controllo che le società di gestione dei casinò svolgono sul gioco” non mi riesce di comprenderla.
Ecco la motivazione: la società pubblica di gestione versa all’ente pubblico una percentuale stabilita da un contratto apposito, comprensivo di altre norme su fatti economici e non. Se il controllo è demandato al gestore, quest’ultimo si ritrova quale controllore e controllato allo stesso tempo… o forse sbaglio? O non capisco!
Se, invece, il Corpo controllori comunali o regionali non è necessario, come ho avuto occasione di leggere a proposito del Casinò di Campione d’Italia, mi rimane ancor più difficile — direi impossibile — comprendere “l’attività di controllo che le società di gestione dei casinò svolgono sul gioco, a tutela del contrasto alla ludopatia e ad attività illecite quali frodi, riciclaggio o evasione fiscale”.
Non è trascorso molto tempo da quando i Controllori comunali al Casinò di Sanremo hanno segnalato un possibile riciclaggio, mi pare, in occasione di un torneo di poker.
Tanto per fare un esempio limite su evasione fiscale: gestore e dipendenti addetti al gioco si mettono d’accordo a dichiarare le mance in un importo inferiore a quello reale. Ebbene, l’evasione si realizza in tutti e due i casi:
nella gestione, che è messa in grado di dichiarare un utile minore, disponendo della differenza;
e un’evasione contributiva, perché verserà i contributi pensionistici su un importo che non è reale, per i dipendenti che assolvono all’imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura del 75% dell’importo percepito nel periodo di imposta.
Per l’Irpef e i contributi Inps si veda l’art. 3, lettera i), del d.l. n. 314 del 1997.
Una precisazione mi è d’obbligo: attualmente tutti i casinò italiani — Sanremo, Saint-Vincent, Venezia e Campione — sono gestiti da società a capitale pubblico.
In tutti i contratti relativi alla gestione, ad esclusione temporanea di Campione che versa un fisso al Comune, il gestore versa all’ente pubblico titolare della casa da gioco una percentuale sui proventi, come determinati dalle condizioni contrattuali.
Desidero anche precisare che il presente articolo non è un tentativo di interpretare la vicenda al tavolo di punto banco al Casinò di Sanremo, così come mi sono sentito in dovere di anticipare.
La mia è solo un’esposizione derivante da una posizione che, da non esperto, non mi è comprensibile.
Pensavo che la definizione di entrate di diritto pubblico, attribuite a quelle che all’ente pubblico derivano dalla gestione della casa da gioco in concessione, supportasse e confortasse la mia convinzione relativa al dovere del concedente di controllare la regolarità del gioco e degli incassi tramite controllori alle proprie dipendenze.
Forse sbagliavo — lo ripeto — pensando che controllore e controllato non potessero essere gli stessi soggetti? (Fine)





