ECONOMIA - 23 novembre 2022, 08:45

Bonus guide turistiche, domande fino al 30 novembre

Al via le richieste per contributi fino a 7.500 euro. Dal 12 ottobre sono aperte anche le domande per il credito d’imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator

Bonus guide turistiche, domande fino al 30 novembre

Ministero del Turismo ha messo a disposizione 2 milioni di euro a sostegno di guide e accompagnatori turistici titolari di partita Iva che non hanno ricevuto altri aiuti. Il contributo è riconosciuto fino a un massimo di 7.500 euro per beneficiario. Le domande possono essere compilate e presentate sulla piattaforma dedicata dalle ore 12 del 18 novembre 2022 fino alle ore 12 del 30 novembre 2022.  

Il 4 marzo scorso era invece partito "Digitour", il credito d'imposta per agenzie di viaggio e tour operator, riservato agli investimenti in sviluppo digitale. Le domande per il contributo si sono riaperte il 12 ottobre 2022. Il Ministero ha stanziato 98 milioni di euro. Potranno richiedere il contributo anche le imprese che hanno già chiesto le agevolazioni previste dal precedente Avviso. Il 28 giugno scorso, sul sito del Ministero, è stata pubblicata la comunicazione che riporta il decreto di concessione e gli incentivi della misura Digitour insieme all'elenco dei n. 782 soggetti beneficiari ammessi

Sul sito del Mef è stato pubblicato, il 22 agosto scorso, il Decreto Interministeriale (qui il testo integrale in pdf) del 10 agosto 2022 con tutte le disposizioni di modifica al decreto ministeriale del 29 dicembre 2021, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del dl del 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge n. 233 (29 dicembre 2021) sul riconoscimento del credito di imposta per gli interventi di digitalizzazione delle agenzie di viaggio e dei tour operator. 

Con questa ulteriore modifica, ci sono tutti i presupposti per la diramazione di un nuovo Avviso pubblico e quindi di un nuovo bando per il riconoscimento del credito d’imposta digitalizzazione agenzie di viaggio e tour operator a seguito di quello già diramato il 18 febbraio scorso, dove furono presentate domande per un importo notevolmente inferiore rispetto allo stanziamento posto a disposizione delle misura.

Bonus per guide e accompagnatori turistici

Il Ministero del Turismo ha messo in campo anche un contributo per aiutare guide e accompagnatori turistici. Per la misura sono stati stanziati 2 milioni di euro a valere sul Fondo unico del Turismo di parte corrente (articolo 1, comma 366, della Legge di Bilancio 2022- link pdf).

Cos'è

Il Bonus per guide e accompagnatori turistici è riconosciuto fino a un massimo di 7.500 euro per beneficiario e nei limiti delle risorse disponibili. Le domande potranno essere compilate e inviate a partire dalle ore 12 del 18 novembre 2022 fino alle 12 del 30 novembre 2022 sulla piattaforma dedicata del Ministero del Turismo. Le modalità applicative sono state pubblicate nell'Avviso pubblico del 2 novembre 2022. L'accesso sarà consentito esclusivamente con credenziali Spid

I contributi sono riconosciuti nel rispetto di quanto previsto Regolamento UE 1407/2013 del 18 dicembre 2013 della Commissione Europea relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato di Funzionamento dell’Unione Europea sugli aiuti "de minimis".

Le modalità da seguire per l’eventuale rinuncia a seguito di domanda già presentata sono riportate al comma 8 dell’articolo 3 dell’Avviso pubblico in esame. I successivi articoli 5 e 6 forniscono indicazioni sul trattamento dei dati personali e sulle modalità di revoca del contributo concesso e controlli.

Per assistenza è possibile inviare le richieste al seguente indirizzo mail: assistenza_guideaccompagnatori@ministeroturismo.gov.it

A chi è rivolto

Il contributo è rivolto alle guide turistiche e agli accompagnatori turistici titolari di partita IVA non risultati assegnatari dei contributi di cui ai decreti n. 440 del 2 ottobre 2020 e n. sg/243 del 24 agosto 2021. 

La misura è rivolta alle seguenti categorie:

  • le guide turistiche e gli accompagnatori turistici titolari di partita IVA che esercitano attività prevalente alla data di pubblicazione del decreto del Ministro del Turismo di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 settembre 2022, prot. n. 12069, identificata dal codice ATECO 79.90.20;
  • le guide turistiche e gli accompagnatori turistici titolari di partita IVA, con i codici ATECOFIN 2004 – 63302, ATECOFIN 1993 – 6330A, ATECOFIN 1993 – 6330B, quale attività prevalente come rilevabile dal modello AA7/AA9 all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’Art.35 del D.P.R. n.633/72;
  • le società di qualsiasi natura giuridica, le associazioni, le cooperative e i consorzi titolari di partita IVA relativa a una delle attività identificate dai codici ATECO e ATECOFIN di cui sopra.

Requisiti

I richiedenti devono allegare il patentino di abilitazione allo svolgimento della professione di guida o accompagnatore turistico e devono soddisfare i seguenti requisiti:

  1. avere la residenza (o il domicilio fiscale) in Italia;
  2. essere titolari di partita IVA attiva relativa a una delle attività identificate dai codici sopra indicati;
  3. essere in possesso del patentino di abilitazione allo svolgimento della professione di guida turistica o di accompagnatore turistico, da allegare all’istanza;
  4. essere in regola con gli adempimenti in materia assicurativa, fiscale e contributiva;
  5. essere in regola con l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’ultimo anno di imposta;
  6. non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato o non essere stati destinatari di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
  7. non aver superato, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, il massimale pertinente previsto in regime "de minimis" dal Regolamento (UE) n. 1407/2013, a norma degli articoli 5 e 6, nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti.

Ogni soggetto può presentare una sola domanda. Le risorse saranno ripartite in parti uguali tra i beneficiari nel limite massimo di 7.500 euro, che non concorrono alla formazione del reddito.

red.

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