CRONACA - 13 febbraio 2021, 12:30

Cognome paterno aggiunto a quello della madre solo se non pregiudica interesse minore

Per la Cassazione civile (ordinanza n. 772/2020) l'attribuzione deve essere funzionale al suo interesse e volta a tutelarne l'identità personale

Cognome paterno aggiunto a quello della madre solo se non pregiudica interesse minore

È legittima l’aggiunta del cognome paterno a quello della madre, che ha riconosciuto il minore per primo, se ciò non lede l’interesse del bambino e non ne pregiudica l’identificazione sociale, ormai consolidatasi con il solo matronimico.

Questo è quanto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, sezione VI-1 civile, che, con l’ordinanza 14 novembre 2019 - 16 gennaio 2020, n. 772 ribadisce il principio del prioritario ed esclusivo interesse del minore, unico criterio guida cui dovrà attenersi il giudice in punto di riconoscimento del figlio nato al di fuori dal matrimonio.

Da alcuni anni, nel rispetto di una sentenza della Corte Costituzionale, portare il cognome della madre è diventato molto facile, mentre in passato era possibile a determinate condizioni.

Nonostante questo, resta la prevalenza per il cognome paterno, che anche quando si sceglie per entrambi i cognomi dei genitori, precede quello della madre.

Ai figli di persone ignote, ai quali il cognome è stato attribuito direttamente dall’ufficiale di stato civile, verrà attribuito il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto, cognome del genitore che riconosce il figlio o cognome paterno in caso di riconoscimento congiunto da parte di entrambi i genitori, ma il figlio, se il cognome che gli viene attribuito dall’ufficiale di stato civile sia diventato segno autonomo della sua identità personale, può mantenere il cognome che gli era stato attribuito in precedenza, aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo al cognome.

red.pi.

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