Info consumatori - 22 giugno 2020, 10:30

Voli cancellati, Enac: non voucher ma rimborsi se il motivo non è il Covid

Aver introdotto i voucher al posto del corrispettivo in denaro, sia per i voli aerei che per i pacchetti turistici, era già illegittimo, perché in contrasto, rispettivamente, con il Regolamento

Voli cancellati, Enac: non voucher ma rimborsi se il motivo non è il Covid

Non voucher ma rimborsi se la compagnia aerea cancella un volo per cause non legate all’epidemia da coronavirus. È quanto ha ribadito l’Enac, l’Ente nazionale per l’aviazione civile, che ha richiamato i vettori al rispetto del Regolamento comunitario sulla tutela dei passeggeri. 

In caso di cancellazione di voli per cause che non sono riconducibili al Covid le norme prevedono il rimborso del biglietto e non l’erogazione di un voucher al passeggero. Dal 3 giugno sono state infatti rimosse le restrizioni alla circolazione delle persone all’interno del territorio nazionale e nell’area europea, Schengen, Regno Unito e Irlanda del Nord.

I voli cancellati dai vettori quindi, salvo caso specifici, sono scelte attribuibili alla volontà della compagnia aerea e su queste si applica il Regolamento europeo di tutela dei passeggeri nei casi di ritardi, cancellazioni, overbooking e mancata informativa. L’Enac l’ha ribadito in una nota, perché ha ricevuto numerose segnalazioni relative a cancellazioni di voli. Una denuncia rimbalzata nelle cronache.

Secondo alcune segnalazioni a mezzo stampa, sembra infatti che alcune compagnie aeree abbiano cancellato dei voli prenotati per luglio e agosto non durante il lockdown ma nelle ultime settimane, offrendo in cambio voucher per voli futuri. E che le cancellazioni avvengano anche per voli messi in vendita da poco.

La tempistica insomma non convince i consumatori, che rischiano di ritrovarsi con voucher non immediatamente spendibili, con differenze di tariffe consistenti e con voli cancellati con motivazioni che non hanno direttamente a che fare con focolai Covid.

L’Enac dunque è intervenuto ribadendo la normativa di riferimento. 

Dato che a partire dal 3 giugno u.s. sono state rimosse le restrizioni alla circolazione delle persone fisiche all’interno del territorio nazionale e nell’ area europea le cancellazioni operate da tale data non sembrano possano essere ricondotte, salvo casi specifici, a cause determinate dal Covid-19 (come da art. 88 bis della L. 24 aprile 2020, n. 27), ma a scelte imprenditoriali, spiega in una nota.

Pertanto, ferma restando la facoltà per i vettori di cancellare i voli programmati, la normativa applicabile è il Regolamento Comunitario n. 261 del 2004, che prevede, per le cancellazioni, l’informativa al passeggero, la riprotezione, il rimborso del prezzo del biglietto (non la corresponsione del voucher) e la compensazione, ove dovuta.

E’ evidente che tutta la legislazione d’urgenza introdotta dal Governo con il Cura Italia è venuta meno, visto che ora è superata la fase del lockdown e dell’emergenza Covid, che fungevano da presupposto giuridico per la deroga alla normativa europea.

Aver introdotto i voucher al posto del corrispettivo in denaro, sia per i voli aerei che per i pacchetti turistici,  era già illegittimo,  perché in contrasto, rispettivamente, con il Regolamento (CE) n. 261/2004 e la Direttiva (UE) 2015/2302, come evidenziato sia dall’Antitrust che dalla Commissione Ue,  ragione di più ora che è finita la fase emergenziale, visto che dal 3 giugno sono regolarmente ripresi tutti i voli all’interno dell’Unione Europea.    

Bruno Albertinelli

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