A differenza dei figli, in favore dei quali il mantenimento viene espressamente riconosciuto quale diritto anche oltre la maggiore età e sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica, non esiste una disciplina che preveda un corrispondente obbligo di mantenimento dei genitori gravante sui figli. “Vi sono, tuttavia, alcune norme – spiega l’avvocatessa Laura Bazzani - che disciplinano gli obblighi economici dei figli nei confronti della famiglia in generale e dei genitori in particolare”.
Il genitore ha diritto ad ottenere la corresponsione degli alimenti da parte del figlio qualora si trovi in stato di bisogno, ovvero nell'incapacità di provvedere da sé al soddisfacimento dei bisogni fondamentali della vita. Si tratta di una prestazione assistenziale diversa rispetto al mantenimento, essendo limitata a quanto necessario per far fronte alle necessità primarie dell'esistenza (come vitto, alloggio, cure, vestiario) pur con riguardo alla posizione sociale dell'avente diritto, ed essendo commisurata sia alle esigenze del beneficiario che alle condizioni economiche del somministratore ex art. 438 c.c.
Poiché l'impossibilità di provvedere in tutto o in parte al proprio sostentamento consegue all'incapacità di esercitare un'attività lavorativa, la situazione di bisogno è sovente configurabile con riferimento ai genitori anziani privi di pensione o pensione inadeguata. Il figlio può, a sua scelta, corrispondere al genitore indigente un assegno periodico ovvero accoglierlo e mantenerlo nella propria casa; il mancato adempimento agli obblighi alimentari da parte del figlio, se doloso, potrebbe integrare il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare. L’inadempienza può costare fino a un anno di reclusione e la multa da euro 103 a euro 1.032 anche per chi faccia mancare i mezzi di sussistenza agli ascendenti.
L'obbligazione alimentare del figlio nei confronti del padre o della madre, tuttavia, ha grado posteriore rispetto a quella imposta al coniuge. In altre parole, il figlio è tenuto a prestare gli alimenti solo se il coniuge del genitore che versa in stato di bisogno non sia in grado di provvedere al suo sostentamento, e sempre che lo stesso figlio goda di redditi sufficienti a soddisfare le esigenze di vita della propria famiglia e dell'alimentando; in caso contrario, si procede secondo l'ordine stabilito dall'art. 433 c.c. (genitori e, in loro mancanza, ascendenti prossimi; adottanti; generi e nuore; suocero e suocera; fratelli e sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali). Se vi sono più figli, sono tutti obbligati a prestare gli alimenti al genitore in proporzione alle loro possibilità economiche. Primo obbligato, ancorché nei limiti della cosa donata, resta il donatario che deve prestare gli alimenti al donante con precedenza su ogni altro soggetto, anche appartenente alla famiglia dell'alimentando, salvo che si tratti di donazione obnuziale o remuneratoria.





