CRONACA - 15 settembre 2014, 10:49

RISCALDAMENTO: Federconsumatori, attenzione alle truffe caldaie

Le regole sulla manutenzione delle caldaie con i relativi controlli ai fini della sicurezza sono chiaramente esplicitate nei primi due commi dell’art. 7 del DPR 74/2013

RISCALDAMENTO: Federconsumatori, attenzione alle truffe caldaie

“Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa vigente”. Federconsumatori della Valle d'Aosta richiama così l'attenzione sulle truffe ai danni di cittadini che non conoscono la norma.

“Qualora, l'impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente".

Discorso diverso sull'efficienza energetica dell'impianto, il 'controllo fumi' per intenderci. "In questo caso - spiega Bruno Albertinelli, segretario regionale di Federconsumatori - dobbiamo fare riferimento all'Art. 8 'Controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici'.

In base alla normativa sugli impianti di potenza compresa fra 10 e 100 kW, qui rientrano tutti quelli domestici, compresi quelli dei piccoli condomini".

In tal caso il controllo periodico deve essere così articolato:

ogni 2 anni per gli impianti termici combustibile liquido o solido; ogni 4 anni per gli impianti a gas metano o GPL.

Se la potenza termica della caldaia è maggiore o uguale a 100 Kw i tempi, si dimezzano.

Prima del DPR 74/2013, la normativa (DPR 412/93, 59/2009, 192/2005 e 311/2006) prevedeva per le caldaie di potenza uguale o inferiore a 35 Kw, controlli:

- Annuali se il combustibile era liquido o solido.

- Biennale se l'impianto era a gas a focolare aperto (tipo B) all'interno dei locali o se la caldaia installata aveva più di 8 anni.

- Quadriennale se l'impianto era a gas a tenuta stagna (tipo C).

Il cambiamento delle norme comporta, dunque, una rivoluzione nelle abitudini e nelle scadenze delle famiglie in possesso caldaie autonome, e un risparmio certo, fermo restando la sicurezza degli impianti.

Con la nuova tempistica si potranno risparmiare dai 60 agli 80 € annui a famiglia.

"Attenzione dunque - avverte Albertinelli - perché sono ancora molte le omissioni informative o la scorretta informazione da parte di alcuni operatori".

aostacronaca.it

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