ECONOMIA - 31 luglio 2026, 11:31

Le vecchie regole sulla shrinkflation bocciate dalla Commissione Europea

Il termine shrinkflation (in italiano “sgrammatura”) deriva dall’unione di due parole inglesi: il verbo to shrink (restringersi) e il termine inflation (inflazione), cioè il tasso di aumento dei prezzi

Il Ministero del Made in Italy (Mimit) non ha posticipato l’entrata in vigore dell’articolo 15 bis del Codice del Consumo (ossia del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206), facendo inserire dal Governo lo slittamento in qualche decreto legge in discussione in Parlamento.

Per cui, nonostante l’articolo sia già stato bocciato dalla Commissione Ue e sia stato concordato con il Mimit un testo differente (dal 14 luglio si è chiusa ufficialmente la procedura TRIS e il nuovo articolo, quindi, è definitivo), il 1° luglio 2026 è entrata comunque in vigore la vecchia norma, ora superata.

Ma andiamo con ordine.

Il termine shrinkflation (in italiano “sgrammatura”) deriva dall’unione di due parole inglesi: il verbo to shrink (restringersi) e il termine inflation (inflazione), cioè il tasso di aumento dei prezzi.

È una tecnica di marketing, una strategia che ridimensiona il peso consolidato di prodotti di largo consumo per mascherare l’inflazione e l’aumento del prezzo.

Una pratica scorretta nella quale, a parità di prezzo, diminuisce la grammatura, mentre la confezione resta identica per altezza, lunghezza e larghezza.

La procedura TRIS (Technical Regulations Information System) è la procedura di notifica dell’Unione Europea nata per prevenire la creazione di barriere tecniche al commercio e garantire che le leggi nazionali siano compatibili con il diritto Ue prima della loro definitiva approvazione.

Uno Stato membro invia alla Commissione Europea una bozza di legge o di decreto che introduce nuove regolamentazioni tecniche, in modo che la Commissione Ue e gli altri Stati membri possano esaminarla preventivamente, prima che sia adottata.

Scatta un periodo di sospensione di tre mesi, durante il quale la legge non può essere approvata.

La Commissione Europea e gli altri Stati membri esaminano il testo per assicurarsi che non discrimini le aziende straniere e che rispetti le regole del mercato europeo.

Se vengono rilevati problemi, il periodo di blocco può essere esteso. Se non vi sono obiezioni, lo Stato membro può procedere con l’adozione definitiva del provvedimento.

Purtroppo l’Italia non ha seguito correttamente la procedura, tanto da guadagnarsi una procedura d’infrazione (n. 2025/4000), notificata il 12 marzo 2025, ed essere costretta a rinviare per ben due volte l’entrata in vigore della norma, inizialmente prevista il 1° aprile 2025: prima al 1° ottobre 2025 e poi al 1° luglio 2026.

La terza proroga non c’è stata e dal 1° luglio 2026 i produttori dovrebbero applicare le vecchie regole bocciate.

Come cambierà l’articolo 15 bis del Codice del Consumo quando sarà recepito il testo concordato con la Commissione Ue?

La novità è che, mentre prima erano i produttori, anche tramite i distributori italiani, a dover informare i consumatori, con quella dicitura, dell’avvenuta riduzione della quantità (tramite l’apposizione della scritta sulla confezione di vendita o con un’etichetta adesiva), ora i produttori, anche tramite i distributori, dovranno mettere quella scritta a disposizione dei commercianti al dettaglio.

Saranno poi questi ultimi a doverla veicolare ai loro clienti, esponendola “nel punto vendita con modalità chiaramente visibili e leggibili da parte del consumatore”.

Insomma, nessuno stravolgimento della vecchia norma, una norma debole fin dall’inizio, dato che non evidenzia in alcun modo al consumatore che questa è una pratica commerciale scorretta.

Per le vendite online c’è invece una novità: si specifica che la comunicazione dovrà essere “resa disponibile all’atto della presentazione del prodotto in modo da consentire che la scelta e l’acquisto siano informati”.

Negativo il fatto che l’obbligo di informazione debba essere applicato per un periodo di soli tre mesi dalla data di immissione in commercio del prodotto riproporzionato, mentre originariamente il termine era di sei mesi (tempo comunque inadeguato).

Un’ulteriore specifica è che le disposizioni non si applicano se la riduzione della quantità dipende da “una modifica della formulazione del prodotto che ne incrementa la resa o l’efficacia d’uso, mantenendo invariato il valore d’uso complessivo per il consumatore”, come quando si passa a un detersivo concentrato.

Speriamo che il nuovo testo venga al più presto recepito anche dalla legislazione italiana.

Bruno Albertinelli