L’argomento è ormai da tempo all’ordine del giorno, anche alla luce della recente fase di attenzione giudiziaria e della conseguente nomina dei commissari chiamati a seguire la situazione della casa da gioco di Saint-Vincent, nell’ambito dell’inchiesta sul presunto riciclaggio.
Abbiamo cercato di raccogliere il punto di vista di chi, in altre occasioni, si è già espresso o ha scritto su questioni legate alla casa da gioco e più in generale ai modelli di gestione pubblica. Ne riportiamo qui una sintesi, cercando di semplificare il più possibile un ragionamento tecnico ma significativo.
Non è la prima volta che affronta il tema e, probabilmente, non sarà l’ultima. La convinzione di fondo è che, nell’ambito dei modelli organizzativi previsti dal D.Lgs. 231/2001 e dalla Legge 190/2012 sulla prevenzione della corruzione, la priorità non sia soltanto la costruzione formale dell’assetto organizzativo, ma soprattutto il modo in cui si svolge concretamente l’attività.
Questo principio, applicato a una casa da gioco – e non solo a quella valdostana – porta a una considerazione centrale: quando il soggetto proprietario o socio di riferimento è un ente pubblico, il controllo non può limitarsi alla verifica delle procedure, ma deve estendersi ai risultati effettivi del gioco, sui quali si calcolano le quote spettanti al concedente.
In altre parole, non conta soltanto la percentuale applicata, ma anche il volume complessivo e i parametri sui quali si determina la quota pubblica. Un aspetto che, tra l’altro, trova anche un fondamento nella natura giuridica delle entrate derivanti dal settore, che in base all’articolo 19 del D.M. 318/86 convertito nella legge 488/86 sono riconducibili a una dimensione tributaria. Non a caso, tali entrate compaiono nei bilanci pubblici tra le entrate tributarie.
Senza entrare eccessivamente nel dettaglio tecnico, è evidente come il controllo della regolarità del gioco e degli incassi rappresenti una funzione essenziale del concedente. Nel caso della Casino de la Vallée, come presumibilmente anche in altre case da gioco italiane, è prevista la presenza di un rappresentante della proprietà sia all’apertura che alla chiusura dei tavoli.
Questo rende immediatamente comprensibile come tutte le operazioni economiche e operative debbano essere completamente tracciabili: dalle variazioni di cassa ai cambi di gettoni, fino alle movimentazioni interne tra tavoli e casse amministrative o di sala. Ogni passaggio, per sua natura, richiede un controllo incrociato tra gestione e parte pubblica.
In questo quadro, e alla luce anche della fase attuale segnata dall’intervento dei commissari, il punto critico non sembra tanto la forma dell’organizzazione quanto la sostanza del controllo operativo quotidiano.
La conclusione che ne deriva è piuttosto netta: nei sistemi in cui il pubblico è direttamente coinvolto nella gestione o nel controllo di attività economiche rilevanti, l’organizzazione del lavoro e il presidio effettivo della produzione e dei flussi devono precedere – e non seguire – la definizione formale dell’assetto organizzativo della gestione.