A volte, fortunatamente poche, mi capita di riflettere sulla confusione che si potrebbe generare parlando di “tasse” e di “imposte” senza fare una netta distinzione.
Probabilmente è una reminiscenza delle materie studiate alle superiori; ciò non toglie che, troppo spesso e volentieri, associo la prima considerazione alla seconda che maggiormente mi interessa. Anche se relativamente — perché esistono fatti ben più seri da affrontare — rimane la sensazione di una certa stramberia nell’abbinamento.
La differenza tra tassa e imposta, almeno a quanto rammento, sta nel fatto che la tassa identifica un servizio reso in modo certo dall’ente pubblico al cittadino, mentre l’imposta contribuisce al finanziamento dei servizi che lo Stato elargisce a tutti i cittadini, indistintamente.
Ed ecco la stranezza dell’abbinamento precedentemente citato.
L’articolo 19 del D.L. 1º luglio 1986, n. 318, convertito nella L. 9 agosto 1986, n. 488, stabilisce al comma 1:
“Le entrate derivanti ai Comuni di Sanremo e Venezia […] sono considerate, ad ogni effetto, fin dall’istituzione, entrate di natura pubblicistica, da classificare in bilancio al Titolo I, entrate tributarie.”
La recente decisione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), n. 02378/2025 REG.PROV.COLL. – n. 06116/2020 REG.RIC., al punto 8.4, afferma:
“Dal quadro che ne risulta emerge che le misure adottate sono state opportunamente parametrate rispetto alla causa del problema: in particolare, le posizioni in evidente esubero erano quelle del servizio speciale di controllo del Casinò (con mansioni generiche ed evidentemente sovradimensionate) e del Corpo di Polizia Locale: in altre parole, sarebbe stata inappropriata una modifica vera e propria della struttura macro-organizzativa dell’ente locale a fronte di un problema settoriale.”
(Caso Casinò di Campione d’Italia, ndr.)
In altri termini, si potrebbe dunque comprendere che il controllore comunale del Casinò di Campione, dipendente dell’ente pubblico concedente, non sia indispensabile? Non mi convince per niente. Lo sarebbe soltanto per Sanremo e Venezia?
La gestione del Casinò di Campione è affidata in concessione a una società pubblica, così come accade nelle altre tre case da gioco autorizzate nel Paese.
Alla luce della natura giuridica attribuita a tali entrate dalla normativa citata — tra l’altro indicate come entrate di diritto pubblico anche nel disciplinare vigente tra Regione e Casinò di Saint-Vincent — mi sarebbe gradito conoscere se questa qualificazione sia estensibile anche ai Comuni e alle Regioni titolari dell’autorizzazione alla casa da gioco.
In merito al controllo esercitato dai controllori comunali del Casinò di Sanremo, invito a verificare online il materiale disponibile, con particolare riferimento ai contributi di Rossi Mauro.
Ogni volta che ripenso ai due aspetti dei quali non riesco a comprendere appieno la correlazione — e, in particolare, al passaggio secondo il quale “le posizioni in evidente esubero erano quelle del servizio speciale di controllo del Casinò (con mansioni generiche ed evidentemente sovradimensionate)” — mi torna il solito interrogativo. Una risposta, in merito, mi sarebbe davvero gradita.
Concludo con un’ulteriore considerazione che, forse, c’entra come i cavoli a merenda: l’imponibile sul quale l’ente pubblico proprietario paga l’imposta sugli intrattenimenti chi lo controlla? È l’ente verificatore o è il gestore a comunicarlo al titolare dell’autorizzazione alla casa da gioco?