CRONACA - 23 novembre 2023, 13:45

Il Senato ha dato l'approvazione definitiva al disegno di legge intitolato "Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica"

Dalla priorità a processi e misure cautelari riguardanti la violenza di genere e domestica al risarcimento della vittima o dei familiari della vittima: ecco cosa c’è nel testo

Il provvedimento, composto da 19 articoli, si propone di potenziare la protezione delle vittime di violenza di genere e domestica, oltre a garantire tempi certi nei procedimenti legali relativi a tali reati.

Ecco un riassunto dettagliato di tutti gli articoli del disegno di legge "Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica":

ARTICOLO 1:

  • Estensione dell'ambito di applicazione della disciplina dell'ammonimento del questore e degli obblighi informativi alle vittime di violenza da parte delle forze dell'ordine, dei presidi sanitari e delle istituzioni pubbliche.

ARTICOLO 2:

  • Modifiche al codice antimafia e delle misure di prevenzione per ampliare l'applicabilità delle misure di prevenzione anche a gravi reati nel contesto della violenza di genere e domestica, oltre a interventi sulla sorveglianza speciale.

ARTICOLO 3:

  • Assegnazione di priorità assoluta in udienza e trattazione dei processi relativi ai reati di violenza di genere e domestica, inclusi reati come la violazione dei provvedimenti di allontanamento, costrizione o induzione al matrimonio, lesioni personali aggravate e altri reati correlati.

ARTICOLO 4:

  • Garanzia di priorità alla richiesta e decisione sulle misure cautelari nei processi relativi ai delitti di violenza di genere e domestica.

ARTICOLO 5:

  • Promozione della specializzazione degli uffici requirenti in materia di violenza di genere e domestica.

ARTICOLO 6:

  • Implementazione di iniziative formative per operatori che entrano in contatto con donne vittime di violenza, con la predisposizione di linee guida nazionali per un'adeguata formazione.

ARTICOLO 7:

  • Intervento sul procedimento di applicazione delle misure cautelari nei procedimenti relativi a delitti di violenza domestica e di genere.

ARTICOLO 8:

  • Modifiche alla normativa in materia di comunicazione delle notizie di reato al procuratore generale, imponendo l'obbligo di acquisire informazioni trimestralmente sul rispetto dei termini relativi ai procedimenti.

ARTICOLO 9:

  • Aumento delle pene relative alla violazione dei provvedimenti di allontanamento e al divieto di avvicinamento, estendendo la disciplina penalistica anche alla violazione degli ordini di protezione emessi dal giudice in sede civile.

ARTICOLO 10:

  • Introduzione nel codice di procedura penale dell'arresto in flagranza differita in casi di violazione dei provvedimenti di allontanamento e altri reati connessi.

ARTICOLO 11:

  • Possibilità per il pubblico ministero di disporre l'allontanamento urgente dalla casa familiare in casi di forte indiziato di reati di violenza, se vi sono fondati motivi di recidiva.

ARTICOLO 12:

  • Interventi sulle misure cautelari, incluso il braccialetto elettronico, con regole per l'applicazione e sanzioni in caso di manomissione.

ARTICOLO 13:

  • Deroghe alla disciplina vigente in materia di criteri di scelta e di condizioni di applicabilità delle misure cautelari coercitive.

ARTICOLO 14:

  • Estensione dell'obbligo di comunicazione immediata alle vittime di violenza domestica o di genere relativamente agli atti deliberati e inerenti all'autore del reato.

ARTICOLO 15:

  • Modifiche al regime della concessione della sospensione condizionale della pena, richiedendo il superamento favorevole dei percorsi di recupero.

ARTICOLO 16:

  • Modifica della disciplina relativa alla domanda di indennizzo per le vittime di crimini violenti.

ARTICOLO 17:

  • Introduzione e disciplina della possibilità di corrispondere una provvisionale in favore delle vittime di taluni reati.

ARTICOLO 18:

  • Creazione di un decreto per il riconoscimento e l'accreditamento degli enti che effettuano corsi di recupero degli autori di reati di violenza sulle donne e violenza domestica.

ARTICOLO 19:

  • Clausola di invarianza finanziaria per garantire che l'attuazione del provvedimento non comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

pi/cht