Il provvedimento, composto da 19 articoli, si propone di potenziare la protezione delle vittime di violenza di genere e domestica, oltre a garantire tempi certi nei procedimenti legali relativi a tali reati.
Ecco un riassunto dettagliato di tutti gli articoli del disegno di legge "Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica":
ARTICOLO 1:
- Estensione dell'ambito di applicazione della disciplina dell'ammonimento del questore e degli obblighi informativi alle vittime di violenza da parte delle forze dell'ordine, dei presidi sanitari e delle istituzioni pubbliche.
ARTICOLO 2:
- Modifiche al codice antimafia e delle misure di prevenzione per ampliare l'applicabilità delle misure di prevenzione anche a gravi reati nel contesto della violenza di genere e domestica, oltre a interventi sulla sorveglianza speciale.
ARTICOLO 3:
- Assegnazione di priorità assoluta in udienza e trattazione dei processi relativi ai reati di violenza di genere e domestica, inclusi reati come la violazione dei provvedimenti di allontanamento, costrizione o induzione al matrimonio, lesioni personali aggravate e altri reati correlati.
ARTICOLO 4:
- Garanzia di priorità alla richiesta e decisione sulle misure cautelari nei processi relativi ai delitti di violenza di genere e domestica.
ARTICOLO 5:
- Promozione della specializzazione degli uffici requirenti in materia di violenza di genere e domestica.
ARTICOLO 6:
- Implementazione di iniziative formative per operatori che entrano in contatto con donne vittime di violenza, con la predisposizione di linee guida nazionali per un'adeguata formazione.
ARTICOLO 7:
- Intervento sul procedimento di applicazione delle misure cautelari nei procedimenti relativi a delitti di violenza domestica e di genere.
ARTICOLO 8:
- Modifiche alla normativa in materia di comunicazione delle notizie di reato al procuratore generale, imponendo l'obbligo di acquisire informazioni trimestralmente sul rispetto dei termini relativi ai procedimenti.
ARTICOLO 9:
- Aumento delle pene relative alla violazione dei provvedimenti di allontanamento e al divieto di avvicinamento, estendendo la disciplina penalistica anche alla violazione degli ordini di protezione emessi dal giudice in sede civile.
ARTICOLO 10:
- Introduzione nel codice di procedura penale dell'arresto in flagranza differita in casi di violazione dei provvedimenti di allontanamento e altri reati connessi.
ARTICOLO 11:
- Possibilità per il pubblico ministero di disporre l'allontanamento urgente dalla casa familiare in casi di forte indiziato di reati di violenza, se vi sono fondati motivi di recidiva.
ARTICOLO 12:
- Interventi sulle misure cautelari, incluso il braccialetto elettronico, con regole per l'applicazione e sanzioni in caso di manomissione.
ARTICOLO 13:
- Deroghe alla disciplina vigente in materia di criteri di scelta e di condizioni di applicabilità delle misure cautelari coercitive.
ARTICOLO 14:
- Estensione dell'obbligo di comunicazione immediata alle vittime di violenza domestica o di genere relativamente agli atti deliberati e inerenti all'autore del reato.
ARTICOLO 15:
- Modifiche al regime della concessione della sospensione condizionale della pena, richiedendo il superamento favorevole dei percorsi di recupero.
ARTICOLO 16:
- Modifica della disciplina relativa alla domanda di indennizzo per le vittime di crimini violenti.
ARTICOLO 17:
- Introduzione e disciplina della possibilità di corrispondere una provvisionale in favore delle vittime di taluni reati.
ARTICOLO 18:
- Creazione di un decreto per il riconoscimento e l'accreditamento degli enti che effettuano corsi di recupero degli autori di reati di violenza sulle donne e violenza domestica.
ARTICOLO 19:
- Clausola di invarianza finanziaria per garantire che l'attuazione del provvedimento non comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.