ATTUALITÀ ECONOMIA - 29 ottobre 2018, 10:45

Oggi nuovo au al Casino, poi tocca al Tribunale nominare un Commissario giudiziale

Anche l'Amministratore temporaneo arriva da Milano; se sarà avviato un concordato in continuità aziendale, la Casa da gioco non chiuderà e potrà iniziare a regolare i conti con i creditori

E' un "ristrutturatore di grosse aziende vicine al fallimento" con sede a Milano, il nuovo Amministratore unico del Casino di Saint-Vincent che sarà nominato oggi dall'assessore regionale alle Finanze, Stefano Aggravi (foto in basso). A sua volta, l'au dovrà predisporre un piano di concordato, in continuità aziendale, da presentare quanto prima al Tribunale di Aosta. Se accettato dai giudici, il Piano e l'operato dell'au saranno vigilati da un Commissario giudiziale nominato dal Tribunale all'avvio del concordato 'in bianco' che permetterebbe così alla Casa da gioco di restare aperta e di iniziare a regolare i conti con i creditori.

In caso contrario, ovvero di eventuale richiesta di fallimento che alcuni creditori vorrebbero presentare in Tribunale, non vi sarebbe alcun concordato con il rischio per gli stessi creditori di restare a bocca asciutta per chissà quanto tempo.

La nuova norma del 'concordato in bianco' ha lo scopo di consentire l’emersione tempestiva della crisi di impresa, dal momento che si autorizza il debitore a presentare il ricorso contenente la domanda per l’ammissione al concordato preventivo al manifestarsi dei primi segnali di crisi e successivamente di predisporre e depositare il piano e la proposta per i creditori entro il termine assegnato dal Tribunale a seguito di specifica richiesta dell’istante.

La domanda di concordato dovrà pubblicata, a cura del Cancelliere del tribunale, nel competente Registro delle Imprese entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria. Questa disposizione porta con sé due importanti conseguenze. La prima riguarda la migliore conoscibilità, da parte dei terzi, dell’intenzione del debitore di accedere ad una procedura concorsuale; la seconda conseguenza riguarda il giorno dal quale partono gli effetti della presentazione della domanda di concordato che non coinciderà più con il deposito del ricorso in cancelleria ma, piuttosto, con la sua pubblicazione nel Registro delle imprese. Dalla medesima data decorrerà, inoltre, la cristallizzazione dei crediti per tutti i creditori anteriori a quel momento. 

Con il deposito della domanda “in bianco” (o più precisamente dalla data di pubblicazione del ricorso nel Registro delle Imprese) e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore alla pubblicazione stessa non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore. L’intenzione del Legislatore è di consentire un’immediata protezione del patrimonio del debitore per il periodo necessario all’elaborazione del piano ed allo svolgimento delle trattative con i creditori, senza l’incombente rischio che il tentativo di salvataggio sia pregiudicato da iniziative aggressive da parte degli stessi che, informati della crisi dell’imprenditore, tentino di trarre vantaggio da azioni esecutive e cautelari individuali. 

Si tratta dunque di un concordato di grande rilevanza pratica in quanto destinato a disinnescare i frequenti comportamenti opportunistici di taluni creditori che, avuto notizia dell’intenzione del debitore di ricorrere ad una procedura concorsuale, tentano in questo modo di procurarsi un titolo di prelazione eliminabile sono con l’azione revocatoria fallimentare.

Questo determina l’effetto di depurare il patrimonio del debitore dalle ipoteche giudiziali iscritte e quindi di rendere la proposta concordataria più appetibile.  

Se la Casino spa accederà al concordato preventivo non perderà la propria autonomia né tantomeno sarà spossessata del proprio patrimonio. La gestione dell’impresa nel periodo successivo al deposito della domanda di concordato 'in bianco' rappresenta un momento di grande delicatezza con riferimento alla contemporanea tutela degli interessi del debitore e dei diritti dei suoi creditori. La norma disciplina, quindi, gli atti che il debitore può compiere dal momento della presentazione di una domanda di concordato con riserva e fino all’ammissione e prevede che i crediti sorti in esecuzione di tali atti abbiano un trattamento diverso rispetto ai crediti concorsuali, che vengono pagati con moneta concordataria.

Nella fase del concordato “in bianco”, l’imprenditore, dunque, può compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione, mentre per quelli straordinari è necessaria l’autorizzazione del Tribunale in presenza del requisito dell’urgenza e dell’acquisizione del parere del commissario giudiziale se nominato.

Sia gli atti di ordinaria amministrazione che quelli di straordinaria amministrazione urgenti ed autorizzati vengono identificati come atti “legalmente” compiuti dal debitore.

patrizio gabetti