Ridotte le scatofie in campo sanitario. Lo ha deciso l'assessorato regionale alla sanità che ha dato un drastico taglio ai documenti sanitari necessari per alcune attività. Il tutto rientra nella semplicazione burocratica che ha avviato la Giunta Rolladin.
Tra gli altri è stato abolito il certificato per l’esercizio di attività motorie con finalità educative o ludico-ricreative, in quanto non sono considerate impegnative e rischiose da un punto di vista sanitario. L’obbligo del rilascio di certificazione permane invece nei seguenti casi: - certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica; - certificato di idoneità all’attività sportiva non agonistica per: gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell’ambito delle attività parascolastiche; per coloro che svolgono attività organizzate dal Coni, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982; per coloro che partecipano ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale.
Sono poi state abrogate le disposizioni concernenti l'obbligo dei certificati, attestanti l'idoneità psicofisica al lavoro, di sana e robusta costituzione, comprovanti la sana costituzione fisica per i farmacisti, per l'assunzione nel pubblico impiego, per l’attività di maestro di sci e per la vendita dei generi di monopolio;è stato disposto che, per i lavoratori che rientrano nell'ambito della disciplina e delle tutele di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., non si applicano le disposizioni concernenti l'obbligo della certificazione attestante l'idoneità psicofisica per operazioni con l'impiego di gas tossici;viene abrogato l’obbligo di munirsi del libretto di idoneità sanitaria per il personale addetto alla produzione, preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari, ivi compresi il conduttore dell'esercizio e i suoi familiari che prestino attività anche a titolo gratuito;limitatamente alle lavorazioni non a rischio, viene abrogato il certificato di idoneità per l'assunzione di cui all'art. 9 del D.P.R. n. 1668/1956 e all'art. 8 della legge n. 977/1967 e s.m.i.
Si tratta rispettivamente della visita sanitaria per l'accertamento dell’idoneità delle condizioni fisiche al particolare lavoro per il quale devono essere assunti gli aspiranti apprendisti (già il D.L. n. 112/2008 convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008 aveva abrogato la necessità di tale accertamento per gli apprendisti maggiorenni) e della visita medica preventiva e periodica di idoneità all'attività lavorativa alla quale devono essere adibiti i lavoratori minorenni.