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AMBIENTE | 27 maggio 2022, 09:00

Condizionatori, mai sotto i 25 gradi: le nuove regole

Previste anche sanzioni per chi non rispetta i limiti nelle sedi degli enti pubblici, locali e nelle scuole

Condizionatori, mai sotto i 25 gradi: le nuove regole

Siete tra coloro che d’estate amano arrivare in ufficio e sentire un brivido freddo lungo la schiena? Ecco, nei prossimi mesi rassegnatevi a rinunciare a questa sensazione. Infatti, tra le conseguenze ormai note del conflitto russo-ucraino, c’è anche il rincaro del prezzo del gas. Per raggiungere l’obiettivo di ridurre la dipendenza energetica da Mosca, risparmiando 4 miliardi di metri cubi di gas già nel corso del 2022, è arrivata la stretta che fissa nuovi limiti alla temperatura negli uffici pubblici. È infatti operativo dal 1° maggio un emendamento al Decreto bollette approvato dal Senato, che stabilisce a quanto regolare i condizionatori nella stagione estiva: in base a questa disposizione, è vietato scendere sotto i 27 gradi. Nel periodo freddo, invece, i termosifoni non potranno superare i 19 gradi, anche nelle scuole. Le nuove regole rimarranno valide fino al 31 marzo 2023.

Previste anche sanzioni per chi non rispetta i limiti nelle sedi degli enti pubblici, locali e nelle scuole. Nel caso venga superato il margine di tolleranza di 2 gradi, che fissa di fatto il limite a 25 gradi in estate e a 21 gradi in inverno, scattano multe comprese tra i 500 euro e i 3 mila euro. Questi limiti non si applicano al momento alle abitazioni private, agli ospedali, alle case di cura e alle cliniche. Non è ancora chiaro come funzionerà la macchina dei controlli. A quanto pare, il compito dovrebbe essere attribuito agli ispettori del lavoro.

Nello specifico, il testo prevede che: “al fine di ridurre i consumi termici degli edifici e di ottenere un risparmio energetico annuo immediato, dal 1° maggio 2022 al 31 marzo 2023 la media ponderata delle temperature dell’aria, misurate nei singoli ambienti di ciascuna unità immobiliare per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici pubblici, a esclusione degli edifici di cui all’articolo 3, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, non deve essere superiore, in inverno, a 19 gradi centigradi, più 2 gradi centigradi di tolleranza, né inferiore, in estate, a 27 gradi centigradi, meno 2 gradi centigradi di tolleranza”. (fonte CVA EnergieMag)

 

ascova

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