ISTRUZIONE E FORMAZIONE - 05 settembre 2020, 10:30

Valorizzare le competenze per l'insegnamento dell'Educazione civica

Il Coordinamento Nazionale dei Docenti della disciplina dei Diritti Umani, sula base di molte segnalazioni pervenute in merito all’attribuzione del compito connesso al coordinamento della nuova disciplina Educazione civica, sottolinea quanto sia importante che tale ruolo venga assegnato ai docenti appartenenti alla classe di concorso A046 – discipline giuridiche ed economiche, qualora figurino nell’organico dell’autonomia dell’istituto di riferimento

Valorizzare le competenze per l'insegnamento dell'Educazione civica

Pare che l'orientamento generale di molti istituti scolastici, indipendentemente da quanto preveda il disposto normativo contenuto nelle linee guida, allegato A del decreto, sia quello di non attribuire il coordinamento agli insegnanti di diritto, in quanto impegnati nel sostegno.

Riteniamo improduttivo tale modus operandi. Ricordiamo che l’allegato A - Linee guida del ministero per l’avvio dell’Educazione civica nelle scuole dispone quanto segue:

“Qualora il docente abilitato nelle discipline giuridico-economiche sia contitolare nel Consiglio di Classe, negli istituti superiori nel cui curricolo siano presenti gli insegnamenti dell’area giuridico-economica, gli sarà affidato l’insegnamento di educazione civica, di cui curerà il coordinamento, fermo restando il coinvolgimento degli altri docenti competenti per i diversi obiettivi/risultati di apprendimento condivisi in sede di programmazione dai rispettivi Consigli di classe. Qualora il docente abilitato nelle discipline giuridico-economiche sia presente in organico dell’autonomia ma non sia già contitolare del Consiglio di Classe, egli potrà assumere il coordinamento della disciplina per una o più classi, fatta salva la necessità che in esse si crei uno spazio settimanale in cui, anche in compresenza con altri docenti, possa procedere alla didattica dell’educazione civica all’interno della quota oraria settimanale, o all’interno della quota di autonomia eventualmente attivata, nelle modalità approvate dal Collegio dei docenti”.

Tale disposizione potrebbe valere anche nell’eventualità l’insegnante stia rivestendo il ruolo di docente di sostegno sia nelle scuole di primo grado che in quelle di secondo grado.

Attualmente evidenziamo che pochissime sono state le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie sulla disciplina per gli insegnanti della classe di concorso A-46 e altrettanto pochi sono stati i posti attribuiti per la call veloce. Abbiamo registrato molto sconforto per l’andamento della mobilità. Molti insegnanti per riuscire ad avvicinarsi alla propria città di residenza hanno trovato collocazione solo nel sostegno di primo e secondo grado, quando potrebbero anche contribuire alla formazione di ciascuna comunità educativa attraverso la propria professionalità specifica durante il proprio percorso.

Chiediamo urgentemente una rivalutazione della questione in oggetto da parte del Ministero onde valorizzare al meglio le competenze acquisite da parte dei docenti e rendere più incisiva l’azione didattica.

Prof. Romano Pesavento Presidente CNDDU

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