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POLITICA | 27 agosto 2020, 16:26

ELEZIONI: Aosta, Tar conferma esclusione liste Stella Alpina e M5S

ELEZIONI: Aosta, Tar conferma esclusione liste Stella Alpina e M5S

Dopo un'udienza durata poco più di un'ora e una camera di consiglio molto più lunga, i giudici del Tar della Valle d'Aosta (presidente Silvia La Guardia) hanno respinto i ricorsi di Stella alpina e Movimento 5 Stelle contro l'esclusione dalle prossime elezioni comunali di Aosta del 20 e 21 settembre prossimi.

I due Movimenti possono ora ricorrere al Consiglio di Stato contro la decisione della Commissione circondariale di Aosta, presieduta dal Segretario generale della Regione, Stefania Fanizzi, che aveva annullato le due liste per violazione formale delle norme nella presentazione delle candidature.

Alla base dell'esclusione della lista di Stella alpina "è posta - si legge nella sentenza del Tar - la circostanza per cui il modulo sul quale sono state raccolte
le firme dei sottoscrittori non riporta il contrassegno della lista ma solo una descrizione testuale dello stesso". Secondo il movimento invece tale mancanza "non avrebbe generato alcuna confusione o perplessità". Per i giudici del Tar di Aosta tuttavia "l'assenza del contrassegno di lista sui moduli indicati, seppur surrogata dalla presenza di elementi testuali descrittivi (presenti, nel caso di specie, nel primo foglio del modulo di sottoscrizione) e di richiamo (presenti nelle pagine successive alla prima mediante la presenza del nome del rappresentante del movimento), non consente di considerare raggiunto lo scopo voluto dalla normativa vigente.

Inoltre "le circostanze dedotte dal ricorrente (ed in particolare il fatto che la sottoscrizione sarebbe avvenuta nella sede del movimento, le dichiarazioni postume dei sottoscrittori, la militanza politica degli stessi nel movimento, le relazioni di parentela con i candidati), seppur munite di valenza indiziaria, non raggiungono la necessaria univoca valenza dimostrativa richiesta per sancire, senza ombra di dubbio, il raggiungimento dello scopo presidiato dalla norma".

Nell'escludere la lista del Movimento 5 Stelle, il Tar ha confermato la validità della decisione della commissione elettorale circondariale del capoluogo valdostano, secondo cui "le ulteriori sottoscrizioni non possono essere considerate ai fini del raggiungimento del numero minimo prescritto di elettori/sottoscrittori, atteso che le stesse sono riportate in altro modulo, pinzato al primo, ma da questo distinto, recante, in fine, una diversa data di autenticazione e un diverso soggetto autenticatore, del tutto privo degli elementi obbligatori" in base alla normativa, "vale a dire del contrassegno della lista, del numero e dei nominativi di ciascun candidato della lista per la quale la sottoscrizione è apposta, e per ciò non valido'".
Scrivono i giudici del Tar d Aosta: "Nel caso di specie non vi sono elementi sufficienti da cui è possibile dedurre la piena ed inequivocabile consapevolezza dei sottoscrittori in ordine alla lista interessata dalla loro volontà adesiva, atteso che si tratta anche di due momenti distinti di sottoscrizione e le sottoscrizioni del secondo gruppo di fogli sono state apposte su moduli in cui non solo non vi è l'indicazione del contrassegno, ma nemmeno una circostanziata descrizione dello stesso (e degli altri elementi essenziali), bensì solo l'indicazione delle generalità dei sottoscriventi della lista".

Sono invece state ammesse, in ordine di lista

Lista n. 1 Potere al Popolo

Lista n. 2 Fratelli d’Italia-Meloni Giorgia

Lista n. 3 Forza Italia – Berlusconi per Aosta

Lista n. 4 Union Valdôtaine

Lista n. 5 Progetto Civico-Rete Civica Progressist

Lista n. 6 Alliance Valdôtaine

Lista n. 7 Lega-Togni Sindaco

Lista n. 8 Autonomia e Libertà-Autonomie et Liberté

Lista n. 9 Partito Comunista Italiano

Lista n. 10 Rinascimento Valle d’Aosta

 

red. pol.

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