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ECONOMIA | 04 giugno 2020, 17:00

Ecco come funziona la prescrizione biennale consumi luce, gas e acqua

L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la Delibera n. 97/2018/R/com, ha dato applicazione a quanto stabilito dalla Legge di Bilancio del 2018 (L. n. 205/2017) in tema di riduzione da 5 a 2 anni del periodo entro il quale si prescrivono i consumi di energia elettrica, gas e acqua

Ecco come funziona la prescrizione biennale consumi luce, gas e acqua

Bollette dell’energia elettrica: a partire dal 1° marzo 2018, senza effetto retroattivo. Ciò significa che tutte le fatture anteriori a tale data continuano a prescriversi dopo cinque anni (quindi una bolletta di dicembre 2017 si prescrive dopo il dicembre 2022); invece le fatture posteriori al 1° marzo 2018 si prescrivono dopo due anni.

Bollette del gas: a partire dal 1° gennaio 2019, con la conseguenza che le bollette scadute prima di tale termine continuano a prescriversi dopo cinque anni.

Bollette dell’acqua: a partire dal 1° gennaio 2020. Le bollette precedenti a tale data si prescrivono in cinque anni mentre quelle successive dopo un biennio.

La prescrizione biennale ha effetto nei confronti di consumatori e di microimprese (cioè le aziende con meno di 10 dipendenti oppure con un bilancio annuo al di sotto dei 2 milioni di Euro), ma, per gas ed elettricità, si applica anche ai rapporti tra venditori e distributori. Per le altre utenze, diverse da quelle prese in considerazione dalla norma, resta invariata la prescrizione quinquennale.

Il venditore è tenuto ad informare l’utente, contestualmente all'emissione della bolletta stessa e comunque almeno 10 giorni in anticipo rispetto alla scadenza dei termini di pagamento, in modo completo e trasparente, della possibilità di eccepire la prescrizione. Inoltre, nel caso di ritardo del venditore nel fatturare i conguagli per consumi riferiti a periodi maggiori di due anni, il cliente è legittimato a sospendere il pagamento, previo reclamo al venditore e qualora l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) abbia aperto un procedimento nei confronti di quest’ultimo, e avrà inoltre diritto a ricevere il rimborso dei pagamenti effettuati qualora il procedimento dinanzi all’AGCM si concluda con l’accertamento di una violazione.

I termini di prescrizione delle bollette di luce, gas e acqua si calcolano seguendo il comune calendario. Il giorno in cui si inizia a calcolare il termine di prescrizione è quello successivo alla data di scadenza della bolletta. Il giorno finale si considera nel calcolo. Se il termine di prescrizione scade in un giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Il termine di prescrizione può essere interrotto solo con una formale lettera di diffida della società fornitrice di elettricità, gas o acqua inviata tramite raccomandata A/R o con posta elettronica certificata (solo per aziende, professionisti e partite Iva). Non ha valore legale quindi né la telefonata del call center di recupero crediti, né la lettera inviata con posta ordinaria, né il sollecito contenuto nella bolletta successiva. In caso di sollecito formale, la prescrizione si interrompe e inizia a decorrere nuovamente e dall’inizio dal giorno successivo, per un periodo di tempo uguale (ossia due anni).  L’utente ha il diritto di sospendere il pagamento degli importi prescritti. Non è necessario ricorrere all’Autorità giudiziaria per far accertare l’intervenuta prescrizione, ma se la società fornitrice dovesse notificare un decreto ingiuntivo è possibile opporsi entro 40 giorni dalla notifica contestando la prescrizione del diritto di credito. Allo stesso modo, se la società dovesse citarti in giudizio potresti difenderti con la medesima eccezione. In ogni caso, un’azione giudiziaria per una bolletta insoluta è molto improbabile.

Alcuni chiarimenti utili

La disciplina applicata dall’ARERA con la Delibera n. 97/2018/R/com prevedeva che per l’utente non era possibile eccepire la prescrizione biennale qualora la mancata o erronea rilevazione dei consumi fosse dovuta a responsabilità del cliente stesso.

Tale condizione è stata modificata con una Delibera di Maggio 2020, ancora in fase di pubblicazione, nella quale l’ARERA stabilisce che a partire dal 1° gennaio 2020 i clienti di energia e gas e gli utenti del servizio idrico integrato, appartenenti alle tipologie indicate dalla legge e dalla regolazione vigente, possono "in ogni caso" eccepire la prescrizione per importi fatturati relativi ai consumi più vecchi di 2 anni.

La novità, introdotta dalla Legge di bilancio 2020 (n. 160 del 2019), viene oggi integrata da ARERA che impone a venditori e gestori di adeguare l'informativa resa agli utenti, inserendola all'interno delle bollette, anche in caso di procedure di messa in mora collegate, nonché in caso di risposta ai reclami scritti dei clienti e degli utenti in merito.

I venditori e i gestori erano già tenuti ad emettere una fattura separata per i dati relativi ai consumi antecedenti ai due anni, proprio per garantire la massima trasparenza ai consumatori. In alternativa, nella stessa bolletta, gli importi non prescrivibili dovevano essere evidenziati, in modo chiaro e comprensibile.

In ogni caso, i venditori e i gestori sono tenuti a informare i clienti della possibilità di contestare gli importi per periodi antecedenti ai due anni, fornendo un modulo con cui l’utente può comunicare la volontà di non pagare quanto dovuto.

Tale modulo deve essere reso disponibile anche sul sito internet del venditore e negli sportelli aperti al pubblico, così come i recapiti a cui inviare la richiesta.  Infine, dopo aver ricevuto alcune segnalazioni, l’ARERA ha precisato che avendo la prescrizione ad oggetto il diritto di credito relativo ai corrispettivi dei contratti, opererà nei confronti di tutte le componenti di costo presenti in fattura sia fisse che variabili, a condizione che, ovviamente, la fatturazione o il ricalcolo si riferiscano a periodi risalenti a più di due anni.        

Bruno Albertinelli

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