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AGRICOLTURA | 18 agosto 2019, 18:00

La stagione dei funghi si preannuncia di qualità. Ma occhio alle norme regionali

SI POSSONO RACCOGLIERE AL MASSIMO 1 CHILO DI FUNGHI A PERSONA. In Valle d’Aosta la raccolta funghi è gratuita

La stagione dei funghi si preannuncia di qualità. Ma occhio alle norme regionali

E' pur vero che Guido Cesal, già sindaco di Morgex e Consigliere regionale, è un conoscitore di posti segreti e quindi è sicuramente favorito rispetto ai 'fungaioli della domenica', ma la foto di porcini che ha raccolto e postato alla vigilia di ferragosto dice che la stagione potrebbe essere davvero speciale.

Chi va per funghi in Valle d’Aosta deve però tenere conto di alcune regole e prendere alcune precauzioni in quanto spesso il bosco può rivelarsi un ambiente impervio soprattutto in montagna e quindi pericoloso, senza contare che è molto importante saper riconoscere quali sono i funghi commestibili per evitare intossicazioni ed avvelenamenti.

Obbligatorio per legge il cesto in vimini per riporre i funghi. Permette alle spore di spargersi nel bosco e sviluppare quindi altri funghi.

In montagna risulta molto più funzionale la gerla porta funghi in modo da avere le mani sempre libere nel caso sia necessario doversi attaccare alle rocce in caso di caduta.

CHI VA A FUNGHI DEVE SAPERE

Il fatto che la raccolta funghi in Valle d’Aosta sia libera da tasse, tesserini o qualunque gabella, non vuol dire che in regione si possa fare ciò che si vuole. Le guardie forestali o i volontari sono ben presenti sul territorio e non si faranno scrupoli di farti anche aprire il baule per controllare che tu non abbia fatto inopportune razzie. Raccogliere più funghi del consentito potrebbe costarti caro.

Ma è necessario rispettare le regole per la raccolta funghi che sono dettate dalla legge regionale 31 marzo 1977, n. 16 che dice, tra l’altro:

La raccolta di funghi è vietata ai terzi sui terreni agrari fatta eccezione per i pascoli al di sopra dell’altitudine di 1800 metri slm. Nei quali la raccolta stessa è ammessa nei limiti di cui al comma successivo.

Nei boschi è ammessa ai terzi la raccolta di una quantità giornaliera non superiore ad un chilo per persona (1 kg). Eccettuati i casi in cui i singoli esemplari, non in aggiunta ad altri, eccedano da soli tale peso.

Nei boschi soggetti a vincolo idraulico – forestale la raccolta può essere ulteriormente ridotta o vietata in quelle parti in cui il Servizio Forestale della Regione ritenga che essa possa determinare, nell’ecosistema forestale, profonde modificazioni nei fattori biotici e abiotici regolanti la simbiosi micorrizica.

Fermo restando, per quanto riguarda i terreni boscati, quanto previsto dal terzo comma dell’articolo 2 e la osservanza delle modalità tecniche di cui all’articolo 4.

Per la raccolta dei funghi è vietato servirsi di rastrelli od uncini, nonché di ogni altro mezzo che possa provocare danno allo strato umifero del terreno. È vietato, altresì, estirpare, calpestare e distruggere i funghi non oggetto di raccolta. La raccolta dei funghi è vietata da un’ora dopo il tramonto ad un’ora prima del levar del sole.

Per leggere il testo della Legge Regionale 31 Marzo 1977, n. 16 clicca qui

pi.mi.

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