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FEDE E RELIGIONI | 22 giugno 2017, 10:30

Spesso i pazienti oncologici si trovano in difficoltà anche perché non sono a conoscenza dei propri diritti

Può sembrare artificioso differenziare l’approccio al dolore dei pazienti oncologici e non oncologici, poiché la sindrome dolorosa non è caratterizzata da sostanziali differenze dal punto di vista fisiopatologico. In realtà, questo approccio è indispensabile poiché, pur essendo identico l’obiettivo primario di controllare l’intensità del dolore percepito, gli obiettivi di cura e l’approccio terapeutico si rivelano assai diversi

Spesso i pazienti oncologici si trovano in difficoltà anche perché non sono a conoscenza dei propri diritti

L’esperienza della malattia tumorale rappresenta una sfida complessa per il paziente, per la sua famiglia e per i sanitari coinvolti nella assistenza. Dopo una diagnosi di cancro niente appare più come prima, anche perché tutte le scale di valore e di priorità risultano alterate o ridimensionate.

I pazienti e i familiari coinvolti nella malattia spesso devono far fronte al disorientamento, ai dubbi decisionali, alle difficoltà pratiche ed organizzative, ivi comprese quelle lavorative ed economiche.

In assenza di normativa specifica in materia, la circolare n. 40/2005 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, riepiloga le norme a tutela dei lavoratori affetti da patologie oncologiche e rappresenta il principale riferimento giuridico cui riferirsi.

Diverse sono le agevolazioni previste per i pazienti affetti da patologia oncologica, ma di fatto i soggetti che hanno un rapporto di lavoro privato ci segnalano spesso di dover “contrattare” con il datore di lavoro che si trova a fare i conti con assenze prolungate ed una una risorsa umana debilitata; una persona che vorrebbe lavorare, ma non ha le forze e contestualmente ha paura di soccombere alla malattia oppure di perdere il proprio posto di lavoro, con la conseguenza di non potersi più curare e/o supportare economicamente la propria famiglia.

Spesso i pazienti oncologici (o i loro familiari) si trovano in difficoltà anche perché non sono a conoscenza dei propri diritti, tra cui è importante ricordare:

  • Giorni di assenza per terapie salvavita: in caso di prescrizione di terapie salvavita (chemio e radioterapia), alcuni contratti di lavoro prevedono che i giorni di assenza del lavoratore per ricovero ospedaliero o trattamento in Day Hospital per sottoporsi alle cure, siano retribuiti interamente ed esclusi dal computo per assenza per malattia, prolungando così il periodo di comporto.
  • Periodo di comporto: un periodo di tempo predeterminato, connesso con le necessità di malattia, durante il quale è prevista e permessa l’assenza dal lavoro. Variabile secondo i contratti e la cui conoscenza è determinante per evitare rischi di riduzione di stipendio e licenziamento.
  • Congedo retribuito per cure: diritto ad usufruire di un congedo di 30 giorni l’anno (anche non continuativi) per cure mediche connesse allo stato di invalidità. I giorni di congedo straordinario per cure si sommano ai giorni di malattia previsti dal contratto di lavoro e non sono computati ai fini del periodo di comporto.

Aspettativa non retribuita: periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore ai 2 anni, durante il quale il dipendente conserva il posto di lavoro, senza alcuna retribuzione. Il congedo non è computabile ai fini di anzianità di servizio o previdenziale ma può essere riscattato con contributi volontari. Può essere richiesta anche dal familiare lavoratore che assiste con continuità ed in via esclusiva un parente o un affine entro il terzo grado, ancorché non convivente.

Giovan Battista De Gattis Segretario CittadinanzAttiva della Valle d'Aosta

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