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AGRICOLTURA | 05 gennaio 2017, 10:51

Nuova legge sul vino, registro sostanze zuccherine

Il provvedimento procede al riordino della disciplina che governa il settore dei prodotti vitivinicoli, compreso l'aceto

Nuova legge sul vino, registro sostanze zuccherine

Sebbene il provvedimento interessi principalmente i produttori, alcune delle disposizioni che introduce sono di interesse più generale. In particolare, l'articolo 60 della legge contiene le disposizioni relative ai "Registri per i produttori, gli importatori e i grossisti di talune sostanze zuccherine", che sostituiscono quelle di cui all'articolo 28 della legge 20 febbraio 2006, n. 82. Quest'ultima, per effetto dell'articolo 91, comma 1, lett. b), sarà abrogata in più fasi a decorrere dall'entrata in vigore della legge.

Le modifiche introdotte con la nuova legge sono rilevanti. Il comma 1 dell'articolo 60, innovando rispetto alla precedente formulazione, specifica infatti che sono obbligati alla tenuta del registro "i produttori, gli importatori e i grossisti diversi da quelli che commercializzano esclusivamente zucchero preconfezionato in bustine di peso massimo pari a 10 grammi di saccarosio, escluso lo zucchero a velo, di glucosio, di miscele di glucosio e fruttosio e degli zuccheri estratti dall'uva diversi dal mosto concentrato rettificato, anche in soluzione".

Pertanto, i soggetti che si limitino a commercializzare zucchero preconfezionato in bustine di piccola taglia, saranno esentati dall'obbligo di tenuta del registro. L'obbligo di tenere il registro in forma dematerializzata, già previsto dall'articolo 1-bis, comma 8, del D.L. 91/2014, è stato inserito direttamente nel testo dell'articolo. Il secondo comma dell'articolo 28, che stabiliva che "i grossisti che effettuano vendita al minuto devono annotare sul registro di carico e scarico ogni operazione, precisando il nominativo e il recapito dell'acquirente", non è stato ripreso nel nuovo articolo.

Inoltre, lo specifico obbligo che ricade sugli utilizzatori delle sostanze zuccherine (di cui all'art. 28, comma 3, della L. 82/2006) è stato modificato. Il comma 2 dell'articolo stabilisce, infatti, che sono obbligati a tenere un registro di carico e scarico con le stesse modalità previste dal comma 1, anche "tutti gli utilizzatori dei prodotti annotati nel registro di cui al comma 1, ad eccezione delle industrie farmaceutiche, dei commercianti al dettaglio, di quelli che somministrano al pubblico o che producono alimenti in laboratori artigiani o in laboratori annessi a esercizi di vendita o di somministrazione, e di quelli in possesso di un registro di carico e scarico ai sensi dell'articolo 58, comma 1, o dell'apposito registro vidimato dall'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per territorio".

In particolare quindi, con le nuove disposizioni, vengono esentate dall'obbligo le industrie farmaceutiche e viene mutata la formula impiegata per esentare i laboratori di produzione: secondo la precedente formulazione erano obbligati alla tenuta del registro gli utilizzatori, ad eccezione, tra l'altro, di quelli che "producono alimenti in laboratori annessi a esercizi di vendita o di somministrazione, compresi quelli artigiani". È probabile che la riformulazione sia stata motivata dalle volontà di chiarire che i laboratori artigiani sono esentati a prescindere dalla circostanza che siano o meno annessi a esercizi di vendita, salvaguardando comunque l'esenzione per gli altri laboratori annessi a esercizi di vendita o somministrazione.

Il testo dell'articolo 28 della l. 82/2006 infatti, consentiva anche interpretazioni difformi. A tal proposito si segnala che l'allegato 2 al decreto 8 gennaio 2015, n. 11, attuativo della dematerializzazione del registro, già distingueva tra soggetti che "producono alimenti in laboratori annessi a esercizi di vendita o di somministrazione" e soggetti che, semplicemente, "sono artigiani", esentando entrambe le categorie (punto 1.2). Analoga risposta era stata fornita con le FAQ pubblicate sul sito del SIAN a questo indirizzo (v. quesito n. 11), alle quali si rimanda, in generale, per i chiarimenti relativi agli obblighi di tenuta del registro di carico e scarico delle sostanze zuccherine, anche in vista di eventuali futuri aggiornamenti del documento.

Con l'abrogazione della vecchia disciplina, le violazioni degli obblighi di tenuta del registro, già punite ai sensi dell'articolo 35, commi 14 e 15, della legge 82/2006, saranno presumibilmente sanzionate in forza dell'articolo 78, comma 4, del nuovo provvedimento, che prevede che "chiunque viola gli obblighi relativi ai documenti di accompagnamento, alla tenuta dei registri e alla documentazione prevista come ufficiale dalla vigente normativa è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 15.000 euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 4.000 euro nel caso di indicazioni non essenziali ai fini dell'identificazione dei soggetti interessati, della quantità e qualità del prodotto o nel caso in cui il quantitativo di prodotto, oggetto di irregolarità, sia inferiore a 100 ettolitri o a 10 tonnellate o, per i prodotti confezionati, a 10 ettolitri".

Tale disposizione, in realtà, riproduce la disposizione già contenuta all'art. 1, comma 10, del D.Lgs. 10 agosto 2000, n. 260 (anche questo abrogato dalla nuova legge) che era specificamente rivolta a sanzionare la violazione dell'art. 70 del reg. 1439/1999 sulla tenuta dei registri vitivinicoli. Tuttavia, in mancanza di una disposizione più specifica, e considerando che la disposizione non menziona più l'articolo 70 del regolamento, ma si limita a fare riferimento in maniera generica agli obblighi previsti "dalla vigente normativa", sembra possibile considerarla applicabile anche alle violazioni inerenti il registro delle sostanze zuccherine.

È inoltre possibile che, a seguito della riorganizzazione della disciplina di rango primario, sia rivisto anche il D.M. 8 gennaio 2015, n. 11, con cui è stata realizzata la dematerializzazione del registro, sia per uniformarlo alla nuova disciplina, sia perché il primo comma dell'art. 60 della nuova legge prevede, differentemente dal passato, che, nel definire con decreto del Ministro le prescrizioni e le modalità di tenuta del registro, sia "sentita" la Conferenza Stato-Regioni. Tra le altre disposizioni d'interesse, si segnalano in particolare le seguenti. Gli articoli 73 e 74, che contengono diverse disposizioni sanzionatorie, prevedono delle clausole di esclusione della responsabilità rispettivamente: per la violazione delle disposizioni relative alla commercializzazione dei prodotti vitivinicoli (artt. 24 e 25), per il "commerciante che vende o pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo i prodotti di cui alla presente legge in confezioni originali, salvo che il commerciante stesso sia a conoscenza della violazione o che la confezione originale presenti segni di alterazione" (art. 73, comma 6); per le fattispecie riguardanti la designazione e presentazione dei prodotti, per il "commerciante che vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini a DOP o a IGP in confezioni originali, salvo che il commerciante non abbia determinato la violazione o vi abbia concorso" (art. 74, comma 10).

Analoga clausola è prevista, all'art. 70, comma 4, per chi "pone in vendita al dettaglio o somministra mosti o vini ottenuti utilizzando uve non classificate, contenuti in recipienti debitamente confezionati ed etichettati da terzi o in forma sfusa, che sono stati forniti con documenti dai quali non si può desumere la reale natura del prodotto". Le disposizioni di cui all'art. 78, commi 1 e 3, sanzionano, tra l'altro, chi non effettua, o effettua in ritardo, le prescritte dichiarazioni di giacenza di prodotti vitivinicoli. A tal fine, si segnala, in particolare, la dichiarazione annuale prevista dall'art. 11 del regolamento CE n. 436/2009, rispetto alla quale si veda, da ultimo, la nota di questo ufficio n. 27 del 30/08/2016. L'art. 85 prevede la possibilità di ravvedimento operoso per quanto riguarda la violazioni delle disposizioni punite ai sensi degli articoli 73, comma 12, lettere a), b), c), d) e g), 76, comma 5, e 78, a condizione che non siano già iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative da parte dell'organo di controllo conosciute dai soggetti obbligati al pagamento o non sia già stato redatto processo verbale di constatazione o di accertamento d'irregolarità.

Tuttavia, a norma del successivo comma 2, "il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito entro il primo giorno lavorativo successivo alla regolarizzazione dell'errore o dell'omissione e comunicato entro tre giorni lavorativi, mediante PEC, ovvero mediante altri sistemi legalmente riconosciuti, all'ufficio territoriale dell'ICQRF competente per il luogo in cui è avvenuta l'irregolarità".

Infine, l'art. 87 modifica la legge 27 luglio 1999, n. 268, relativa alla disciplina delle "strade del vino". Le modifiche stabiliscono che le aziende agricole vitivinicole che insistono lungo le "strade del vino" possono somministrare produzioni agroalimentari tradizionali e produzioni DOP o IGP delle regioni cui appartengono le "strade del vino", non preparate o cucinate contestualmente alla somministrazione del vino, previa presentazione di SCIA al comune competente e fermo restando il rispetto dei prescritti requisiti igienico-sanitari e conformemente alle normative regionali. L'attività di somministrazione deve comunque rimanere secondaria rispetto all'attività prevalente e caratterizzante tali aziende vitivinicole, ma è esclusa l'applicazione delle norme sui pubblici esercizi di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287.

rec. agr. - ge.be.

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